Decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1994 n 645.
(Pubblicato sul supplemento ordinario n 149 alla "Gazzetta
Ufficiale" del 23 novembre 1994 n 274).
TARIFFA PROFESSIONALE Convertita in euro dall’ufficio studio del Cndc e trasmessa
al Ministero della Giustizia per le opportune determinazioni.
REGOLAMENTO RECANTE LA DISCIPLINA DEGLI ONORARI,
DELLE INDENNITÀ E DEI CRITERI PER IL RIMBORSO DELLE SPESE PER LE
PRESTAZIONI PROFESSIONALI DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l’art. 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto l’art. 1 della legge 28 dicembre 1952, n. 3060, e l’art.
47 dell’ordinamento della professione di dottore commercialista,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre
1953, n. 1067;
Visto l’art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Ritenuta la necessità di adeguare la tariffa per le prestazioni
professionali dei dottori commercialisti, approvata con decreto
del Presidente della Repubblica 30 giugno 1987, n. 309;
Sentito il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti;
Visto il parere espresso il 17 marzo 1993 dal Comitato interministeriale
prezzi, ai sensi dell’art. 14, penultimo comma, della legge 22 dicembre
1984, n. 887;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nelle adunanze
generali del 24 marzo 1994 e del 22 settembre 1994;
Ritenuto di recepire le indicazioni espresse dal Consiglio di Stato,
salvo quella concernente la determinazione dell’onorario secondo
equità su richiesta del solo cliente, perché è apparso equo stabilire
tale possibilità anche a favore del professionista;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 23 settembre 1994;
Sulla proposta del Ministro di grazia e giustizia, di concerto
con i Ministri dell’industria, del commercio e dell’artigianato
e del tesoro;
EMANA
il seguente regolamento:
TITOLO I
NORME GENERALI
Articolo 1 - Contenuto della tariffa
1. La presente tariffa stabilisce i criteri e le modalità per la
determinazione e la liquidazione dei compensi spettanti agli iscritti
negli albi professionali dei dottori commercialisti.
Articolo 2 - Classificazione dei compensi
1. Oltre al rimborso delle anticipazioni effettuate in nome e per
conto del cliente, al dottore commercialista, in relazione a ciascuna
pratica svolta, spettano i compensi per:
a) rimborsi di spese di viaggio e di soggiorno;
b) indennità;
c) onorari.
2. I compensi per rimborsi di spese e per indennità sono cumulabili
in ogni caso tra di loro e, se non è prevista un’espressa deroga,
con gli onorari.
Articolo 3 - Criteri per la determinazione dei
compensi applicabili
1. I compensi per rimborsi di spese e per indennità sono determinati
in misura fissa.
2. Per la concreta determinazione degli onorari previsti dalla presente
tariffa tra un minimo ed un massimo, si deve far riferimento alla
natura, alle caratteristiche, alla durata ed al valore della pratica.
Si deve inoltre tenere conto del risultato economico conseguito,
nonché dei vantaggi anche non patrimoniali derivati al cliente.
Articolo 4 - Valore della pratica
1. Per stabilire il valore della pratica ai fini della determinazione
degli onorari, si fa riferimento ai parametri indicati nei singoli
articoli della presente tariffa.
2. Ove il valore della pratica non sia determinato o determinabile,
si assume a riferimento il valore massimo del terzo scaglione di
cui all’art. 26.
3. Qualora vi sia una manifesta sproporzione tra le prestazioni
svolte e gli onorari stabiliti, con riferimento al valore della
pratica, di cui agli articoli 26, 31, 45, 47 e 48 della presente
tariffa, gli onorari dovuti possono essere determinati, con criteri
e misure di equità tenuto conto della gravità della sperequazione,
nonché dell’entità dell’impegno professionale, e comunque nei limiti
dei massimi previsti dai citati articoli 26, 31, 45, 47 e 48, su
conforme parere del consiglio dell’ordine di appartenenza richiesto
dal professionista o dal cliente con istanza documentata.
Articolo 5 - Onorari massimi
1. Quando la presente tariffa non prevede onorari minimi e massimi,
per la concreta applicazione dei criteri stabiliti nell’art. 3,
gli onorari massimi si determinano applicando una maggiorazione
del 50% agli onorari indicati.
Articolo 6 - Maggiorazioni particolari
1. Per le pratiche di eccezionale importanza, complessità o difficoltà,
a tutti gli onorari massimi può essere applicata una maggiorazione
non superiore al 100%.
2. Per le prestazioni compiute in condizioni di disagio o di urgenza
agli onorari massimi può essere applicata una maggiorazione non
superiore al 50%.
3. Le maggiorazioni contemplate nel presente articolo non sono cumulabili
fra loro.
Articolo 7 - Onorari minimi - riduzioni particolari
1. Il dottore commercialista esercente la professione in un comune
il cui numero di abitanti sia inferiore a 200.000 può applicare
agli onorari minimi una riduzione non superiore al 15%.
2. Il dottore commercialista iscritto all’albo da meno di cinque
anni può applicare agli onorari minimi una riduzione non superiore
al 30%.
3. Gli onorari minimi stabiliti nella presente tariffa debbono avere
sempre integrale applicazione, salvo che disposizioni della medesima
o particolari norme di legge speciali non dispongano espressamente,
in materia, in modo diverso.
Articolo 8 - Emissione della parcella
1. Fatta eccezione per il caso degli acconti previsti dall’art.
2234 del codice civile e per il caso previsto al successivo art.
9, la parcella (o l’avviso di parcella) può essere emessa a partire
dal momento della conclusione della pratica.
Articolo 9 - Parcelle periodiche
1. Quando l’incarico sia di lunga durata, il dottore commercialista
può presentare al cliente la parcella per il lavoro svolto alla
fine di ogni trimestre.
Articolo 10 - Termine di pagamento delle parcelle
1. Trascorsi tre mesi dall’emissione della parcella o dell’avviso
di parcella senza che sia stata contestata la congruità dei compensi
addebitati, in caso di mancato integrale pagamento, alla parte non
pagata si applicano gli interessi di mora al tasso legale, fermo
restando il diritto al risarcimento del danno in sede giurisdizionale
o transattiva.
Articolo 11 - Pluralità di professionisti -
collegio di dottori commercialisti
1. Quando un incarico è affidato a più professionisti iscritti
ad albi professionali diversi, ciascuno di essi ha diritto, nei
confronti del cliente, ai compensi per l’opera prestata secondo
la tariffa della rispettiva categoria professionale.
2. Quando la pratica è stata svolta da più dottori commercialisti
riuniti in collegio non obbligatorio a seguito di espressa richiesta
o autorizzazione da parte del cliente, gli onorari globali dovuti
al collegio, fermi restando i rimborsi di spese e le indennità spettanti
a ciascun membro, sono quelli dovuti ad un dottore commercialista
con l’aumento del 40% per ciascun membro del collegio, salvo i casi
espressamente regolati in modo diverso dalla presente tariffa.
Articolo 12 - Incarichi connessi di più clienti
1. Quando il dottore commercialista riceve da più clienti incarichi
tra loro connessi, agli onorari determinati con i criteri e le norme
della presente tariffa può essere applicata una riduzione non superiore
al 40% nei confronti di ciascun cliente, salvo diversa specifica
disposizione della presente tariffa.
Articolo 13 - Incarico non giunto a compimento
1. Quando l’incarico iniziato non possa, per qualsiasi ragione,
essere portato a compimento, il dottore commercialista ha diritto
ai compensi corrispondenti alle prestazioni svolte sino al momento
della loro cessazione, tenuto anche conto del risultato utile che
dalle stesse possa essere derivato al cliente.
Articolo 14 - Incarico già iniziato da altri
professionisti
1. Per l’incarico già iniziato da altri professionisti, al dottore
commercialista spettano i compensi corrispondenti all’opera prestata,
tenuto conto anche dell’eventuale lavoro preparatorio svolto per
una nuova o diversa impostazione dell’incarico.
Articolo 15 - Definizione della pratica con
il concorso del cliente o di terzi
1. Qualora si pervenga alla definizione della pratica, oltre che
con l’opera del dottore commercialista, anche con il concorso effettivo
del cliente o di terzi, al dottore commercialista oltre ai rimborsi
di spese, alle indennità ed agli onorari graduali, se dovuti, spettano
gli onorari specifici previsti dalla presente tariffa per le prestazioni
svolte, applicando una riduzione compresa tra il 10% ed il 30%.
2. Nel caso in cui il cliente abbia svolto direttamente la pratica,
al dottore commercialista, incaricato di assisterlo e di consigliarlo,
oltre ai rimborsi di spese, alle indennità ed agli onorari graduali,
se dovuti, spettano gli onorari specifici relativi alla pratica,
applicando una riduzione compresa tra il 20% ed il 50%.
Articolo 16 - Applicazione analogica
1. Quando gli onorari non possono essere determinati secondo una
specifica disposizione della presente tariffa, si ha riguardo alle
disposizioni della stessa o di altre tariffe professionali che regolano
casi simili o materie analoghe.
2. L’applicazione per analogia di disposizioni di altre tariffe
professionali è limitata alle prestazioni previste o permesse dall’ordinamento
professionale per le quali la presente tariffa non preveda onorari
specifici determinati analiticamente.
TITOLO II
RIMBORSI DI SPESE
Articolo 17 - Spese generali di studio
1. Non compete alcun compenso per il rimborso delle spese generali
di studio.
Articolo 18 - Spese di viaggio e di soggiorno
1. Al dottore commercialista, che per l’adempimento dell’incarico
si rechi fuori dalla sede dello studio, spetta un compenso per il
rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno.
2. Le spese di viaggio sono determinate in misura pari al costo
del biglietto di prima classe del mezzo pubblico utilizzato, ovvero
in misura pari al costo chilometrico risultante dalle tariffe ACI
del mezzo privato utilizzato.
3. Le spese di soggiorno (pernottamento e vitto) sono determinate
in misura pari alla tariffa d’albergo a quattro stelle.
4. È inoltre dovuta una maggiorazione non superiore al 30% dei costi
base per il rimborso delle spese accessorie.
TITOLO III
INDENNITÀ
Articolo 19 - Indennità
1. Al dottore commercialista spettano le seguenti indennità:
a) per l’assenza dallo studio, di cui sia dimostrata la necessità:
- 1) del dottore commercialista: € 51,65 per ora o frazione di ora,
€ 413,17 per l’intera giornata;
- 2) dei collaboratori e sostituti: € 18,08 per ora o frazione di
ora, € 139,44 per l’intera giornata;
b) per la formazione del fascicolo e la rubricazione: € 51,65
c) per la predisposizione, su richiesta del cliente, di copie di
documenti di lavoro dichiarate conformi all’originale: € 2,58 per
ogni facciata;
d) per la domiciliazione del cliente presso lo studio: da € 15,49
a € 103,29 mensili.
TITOLO IV
ONORARI
Capo I - PRINCIPI GENERALI
Articolo 20 - Classificazione degli onorari
1. Gli onorari si distinguono in:
a) onorari specifici: determinati unitariamente in relazione all’esecuzione
dell’incarico;
b) onorari graduali: determinati con riferimento a singole prestazioni
svolte per l’adempimento dell’incarico.
Articolo 21 - Cumulabilità degli onorari graduali
1. Gli onorari graduali di cui all’art. 26 sono cumulabili con
gli onorari specifici previsti dalla presente tariffa salvo quando
il cumulo sia espressamente escluso nelle correlative norme tariffarie.
2. Peraltro, in caso di cumulo, gli onorari graduali applicabili
non possono essere superiori a quelli previsti per il terzo scaglione,
fatta salva, ove ne sia il caso, la maggiorazione prevista nella
nota in calce alla tabella dell’art. 26.
Articolo 22 - Onorari preconcordati
1. In alternativa agli onorari di cui all’art. 20 e salvo che non
sia espressamente escluso negli articoli della presente tariffa,
è comunque ammesso di preconcordare gli onorari.
2. Nella determinazione degli onorari preconcordati si deve avere
sempre riguardo ai criteri di cui all’art. 3 e si deve tenere conto
dei limiti minimi previsti all’art. 7 della presente tariffa.
3. Salvo diversi accordi tra le parti, gli onorari preconcordati
comprendono la maggiorazione di cui all’art. 23 e non sono cumulabili
con le indennità di cui all’art. 19.
Articolo 23 - Maggiorazione degli onorari
1. Tutti gli onorari previsti dagli articoli seguenti, tenuto conto
della particolare incidenza, nel singolo caso, della onerosità dell’esercizio
della professione, possono essere maggiorati del 10% con un massimo
di € 516,46 per parcella.
Articolo 24 - Modalità tecniche di determinazione
degli onorari
1. Gli onorari sono determinati in misura fissa, o compresa tra
un minimo ed un massimo, senza riferimento ad alcun parametro o
con riferimento a parametri costituiti da valori o da altre entità
numeriche.
2. Qualora il dottore commercialista preconcordi l’applicazione
di onorari a tempo, questi sono determinati in base alle ore o frazioni
di ora impiegate per lo svolgimento della pratica anche da collaboratori
e sostituti, per i quali devono essere determinati compensi orari
differenziati, in misura non inferiore a quella di cui alla lettera
a), numeri 1) e 2), dell’art. 19.
Capo II - ONORARI GRADUALI
Articolo 25 - Norma di rinvio
1. Gli onorari graduali per le prestazioni di assistenza e rappresentanza
tributaria, a causa della loro peculiarità, sono determinati congiuntamente
agli onorari specifici, nei successivi articoli 47 e 48.
Articolo 26 - Altri onorari graduali
1. Per ciascuna delle seguenti specifiche prestazioni svolte per
l’adempimento di incarichi, che non siano di assistenza e rappresentanza
tributaria o per i quali non siano espressamente esclusi, al dottore
commercialista spettano gli onorari graduali di cui alla tabella
1 che fa parte integrante del presente regolamento.
2. Se si tratta di prestazioni riferibili a contratti o a valutazioni,
il valore della pratica è determinato in misura pari al valore del
contratto come definito dall’art. 45 o al valore del bene valutato;
in ogni altro caso, se si tratta di prestazioni rese a imprese o
società o enti, il valore della pratica è determinato in misura
pari al loro patrimonio netto, mentre, se si tratta di prestazioni
rese a privati, il valore della pratica è determinato in misura
pari a quella fissata per il terzo scaglione.
Capo III - ONORARI SPECIFICI
Sezione I - Amministrazione e liquidazione di aziende,
di patrimoni e di singoli beni
Articolo 27 - Amministrazione di aziende
1. Gli onorari per l’amministrazione di aziende, intesa quale effettivo
e personale compimento dei normali atti di gestione dell’impresa,
devono essere preconcordati nel rispetto dei criteri generali di
cui agli articoli che precedono.
2. Gli onorari per altre eventuali prestazioni rese a favore dell’azienda
nel periodo in cui il dottore commercialista ha l’incarico di amministrare
la medesima sono determinati applicando una riduzione compresa tra
il 10% ed il 50%.
3. Gli onorari previsti dal presente articolo si applicano anche
nel caso previsto dall’ultimo comma dell’art. 2386 del codice civile.
Articolo 28 - Amministrazione di patrimoni e
di beni
1. Per l’amministrazione ordinaria dei beni la cui gestione sia
produttiva di redditi (immobili civili e industriali condotti in
locazione, fondi rustici e aziende concesse in affitto, valori mobiliari
e beni mobili) gli onorari annui sono determinati secondo i seguenti
criteri:
a) immobili civili ed industriali concessi in locazione;
- 1) un compenso, fisso per ogni locatario, di € 25,82, con un minimo
di € 103,29 per ogni immobile;
- 2) una quota dei proventi lordi così determinata: fino a € 5.164,57:
il 5%; per il di più: il 4%;
b) fondi rustici affittati: gli stessi onorari della lettera a)
ridotti del 30%;
c) aziende concesse in affitto: gli stessi onorari della lettera
a) ridotti del 50%;
d) beni mobili ed altri valori mobiliari: una quota dei proventi
lordi determinata in misura pari al 3%.
2. In tutti i casi in cui i beni di cui alle lettere a) e b) del
comma 1 non producano redditi monetari, ed in particolare nel caso
che siano usati direttamente da parte dei proprietari, i compensi
fissi sono determinati in funzione del numero dei proprietari e
i compensi variabili sono determinati con riferimento ai proventi
lordi teorici determinati in misura pari al 5% del valore patrimoniale
dei beni.
3. Qualora sia affidata al dottore commercialista, nel quadro dell’amministrazione
dei beni di cui alle lettere a) e b) del comma 1, siano essi locati,
affittati o usati direttamente dal proprietario, anche la cura dell’esecuzione
di spese straordinarie, allo stesso spetta un ulteriore compenso
pari al 5% dell’ammontare delle spese straordinarie sostenute.
4. Le prestazioni per la formazione dei contratti di locazione o
di affitto non sono comprese nell’amministrazione ordinaria dei
beni.
Articolo 29 - Custodia e conservazione di beni
e di aziende
1. Oltre agli onorari previsti negli articoli di questa sezione,
al dottore commercialista spettano, per la custodia e conservazione
delle aziende o dei beni, onorari annui determinati in misura compresa
tra lo 0,2% e lo 0,3% del valore dei beni o, se trattasi di aziende,
dell’attivo lordo risultante dalla situazione patrimoniale. Per
le frazioni di anno i suddetti onorari sono proporzionalmente ridotti.
2. In caso di sequestro, gli onorari suddetti sono determinati con
una maggiorazione compresa tra il 20% ed il 50%.
3. Onorario annuo minimo € 103,29.
Articolo 30 - Liquidazione di aziende
1. Per la liquidazione di aziende individuali e collettive, compresi
in essa la valutazione della azienda, la redazione di inventari
e di bilanci straordinari, il realizzo delle attività, l’estinzione
delle passività ed il conseguente riparto agli aventi diritto, al
dottore commercialista spettano i seguenti onorari:
• qualora il dottore commercialista assuma la carica di liquidatore,
ai sensi degli articoli 2275, 2309, 2450 del codice civile:
a) con riferimento alle attività realizzate un compenso così determinato:
- fino a € 51.645,69 il 5%;
- per il di più fino a € 258.228,45 il 4%;
- per il di più fino a € 516.456,90 il 3%;
- per il di più fino a € 2.582.284,50 il 2%;
- per il di più oltre a € 2.582.284,50 l’1%;
b) un compenso pari allo 0,75% delle passività definitivamente accertate.
Onorario minimo € 1.549,37;
• qualora l’incarico, pur con gli stessi contenuti, consista nell’assistenza
al liquidatore o all’imprenditore nella fase della cessazione, agli
onorari di cui alle precedenti lettere a) e b) è applicata una riduzione
compresa tra il 20% ed il 50%.
Onorario minimo € 1.032,91.
2. Nel caso di assegnazione di beni in natura ai soci o di apporto
in altre società od aziende, agli onorari di cui sopra è applicata
una riduzione compresa tra il 5% ed il 20%.
3. I predetti onorari si applicano anche per la liquidazione dei
beni ceduti ai creditori ai sensi dell’art. 1977 del codice civile
e dell’art. 160, comma secondo, n. 2, del regio decreto 16 marzo
1942, n. 267 (legge fallimentare).
4. Gli onorari come sopra stabiliti non comprendono quelli spettanti
per la consulenza contrattuale e per tutte le altre prestazioni
professionali, specificamente contemplate in altri articoli della
presente tariffa, eventualmente svolte. Inoltre, qualora la liquidazione
richieda la gestione temporanea di beni, i suddetti onorari sono
cumulabili con quelli di cui agli articoli della presente sezione
ridotti del 20%.
PRONTUARIO PER UN CONTEGGIO RAPIDO
Attività realizzate ( € )
Determinazione dell’onorario ( € )
fino a 51.645,69
5% sull’intero importo
da 51.645,69
a 258.228,45
2.582,28
+4% sulla parte eccedente
51.645,69
da 258.228,45
a 516.456,90
10.845,59
+3% sulla parte eccedente
258.228,45
da 516.456,90
a 2.582.284,50
18.592,45
+2% sulla parte eccedente
516.456,90
Oltre a 2.582.284,50
59.909,00
+1% sulla parte eccedente
2.582.284,50
Con la maggiorazione dell’art. 5
Attività realizzate ( € )
Determinazione dell’onorario ( € )
fino a 51.645,69
7,5% sull’intero importo
da 51.645,69
a 258.228,45
3.873,43
+6% sulla parte eccedente
51.645,69
da 258.228,45
a 516.456,90
16.268,39
+4,5% sulla parte eccedente
258.228,45
da 516.456,90
a 2.582.284,50
27.888,67
+3% sulla parte eccedente
516.456,90
Oltre a 2.582.284,50
89.863,50
+1,5% sulla parte eccedente
2.582.284,50
Sezione II - Perizie e valutazioni
Articolo 31 - Perizie, valutazioni e pareri
1. Gli onorari per le perizie, per i motivati pareri e per le consulenze
tecniche di parte, anche avanti autorità giudiziarie, amministrative,
finanziarie, enti, arbitri e periti, nonché per le valutazioni di
aziende, rami di azienda, patrimoni, beni materiali, beni immateriali
e diritti, sono determinati come segue:
a) perizie, motivati pareri e consulenze
Sul valore della pratica:
fino a € 51.645,69 il 6%;
per il di più fino a € 258.228,45 il 4%;
per il di più fino a € 516.456,90 il 2%;
per il di più fino a € 2.582.284,50 l'1%;
per il di più oltre € 2.582.284,50 lo 0,5%.
Onorario minimo € 516,46;
b) valutazione di singoli beni e diritti
Sull'ammontare dei valori:
fino a € 51.645,69 l'1,50%;
per il di più fino a € 258.228,45 l'1%;
per il di più fino a € 516.456,90 lo 0,5%;
per il di più fino a € 2.582.284,50 lo 0,2%;
per il di più fino a € 5.164.568,99 lo 0,1%;
per il di più oltre € 5.164.568,99 lo 0,05%.
Onorario minimo € 387,34;
c) valutazione di aziende, rami di azienda e patrimoni
Sull'ammontare complessivo delle attività e delle passività, che
non siano poste rettificative dell'attivo:
fino a € 258.228,45 l'1%;
per il di più fino a € 1.032.913,80 lo 0,5%;
per il di più fino a € 2.582.284,50 lo 0,25%;
per il di più fino a € 10.329.137,98 lo 0,1%;
per il di più fino a € 25.822.844,95 lo 0,05%;
per il di più oltre € 25.822.844,95 lo 0,025%.
Onorario minimo € 1.291,14.
Qualora per procedere alla valutazione si debba preliminarmente
procedere alla individuazione dei beni, dei diritti e delle passività
che concorrono a formare - insieme con l'eventuale avviamento -
le aziende o i complessi di beni oggetto di valutazione, agli onorari
è applicata una maggiorazione compresa tra il 20% ed il 50%;
d) valutazione di partecipazioni sociali non quotate
Si applicano gli onorari di cui alla lettera c) con riferimento
alle quote percentuali sottoposte a valutazione. Onorario minimo
€ 774,69.
e) relazioni di stima di cui agli articoli 2343, 2343-bis e 2501-quinquies
del codice civile
Si applicano, a seconda dei casi, gli onorari di cui alle lettere
b), c) e d) con separato provvedimento(°),
per le relazioni di stima di cui all'art. 2501-quinquies del codice
civile, a ciascuna delle situazioni patrimoniali oggetto di stima.
2. Agli onorari di cui alle lettere da a) a d) è applicata una riduzione
compresa tra il 30% ed il 50% se le prestazioni effettuate rientrano
in altre più ampie previste da altri articoli della presente tariffa.
3. Agli onorari di cui alla lettera e) è applicata una riduzione
compresa tra il 20% ed il 60% se le relazioni di stima sono relative
ad aziende, rami di azienda o patrimoni configurati in situazioni
contabili fornite dal cliente determinate sulla base di rilevazioni
contabili regolarmente tenute e redatte secondo i criteri previsti
dal codice civile.