Lettera c) Valutazione di aziende, rami
di azienda e patrimoni
Attività e Passività ( € )
Determinazione dell’onorario ( € )
fino a 258.228,45
1% sull’intero importo
da 258.228,45
a 1.032.913,80
2.582,28
+0.5% sulla parte eccedente
258.228,45
da 1.032.913,80
a 2.582.284,50
6.455,71
+0,25% sulla parte eccedente
1.032.913,80
da 2.582.284,50
a 10.329.137,98
10.329,14
+0,1% sulla parte eccedente
2.582.284,50
da 10.329.137,98
a 25.822.844,95
18.075,99
+0,05% sulla parte eccedente
10.329.137,98
Oltre a 25.822.844,95
25.822,84
+0,025% sulla parte eccedente
25.822.844,95
Con la maggiorazione dell’art. 5
Attività realizzate ( € )
Determinazione dell’onorario ( € )
fino a 258.228,45
1,5% sull’intero importo
da 258.228,45
a 1.032.913,80
3.873,43
+0,75% sulla parte eccedente
258.228,45
da 1.032.913,80
a 2.582.284,50
9.683,57
+0,375% sulla parte eccedente
1.032.913,80
da 2.582.284,50
a 10.329.137,98
15.493,71
+0,15% sulla parte eccedente
2.582.284,50
da 10.329.137,98
a 25.822.844,95
27.113,99
+0,075% sulla parte eccedente
10.329.137,98
Oltre a 25.822.844,95
38.734,27
+0,0375% sulla parte eccedente
25.822.844,95
Sezione III - Lavori contabili e bilanci
Articolo 32 - Revisioni contabili
1. Gli onorari per le ispezioni e revisioni amministrative e contabili,
per il riordino di contabilità, nonché per l'accertamento dell'attendibilità
dei bilanci, sono determinati in base al tempo impiegato dal dottore
commercialista e dai suoi collaboratori, secondo quanto stabilito
dall'art. 24.
Articolo 33 - Impianto e tenuta di contabilità
1. Per l'organizzazione e l'impianto di contabilità competono onorari
determinati in base al tempo impiegato, secondo quanto stabilito
dall'art. 24 tenuto conto delle difficoltà, complessità ed importanza
dell'incarico.
2. Per gli incarichi di tenuta di contabilità, compreso il controllo
formale delle imputazioni di prima nota, qualora non siano stati
preconcordati, al dottore commercialista competono i seguenti onorari:
Contabilità ordinaria
In alternativa:
a) per ciascuna rilevazione che comporti un addebito ed un accredito
sul libro giornale: da € 1,55 a € 3,10; per le rilevazioni che comportino
più di un addebito ed un accredito, per ciascun importo addebitato
o accreditato sul libro giornale: da € 0,77 a € 1,81;
b) fino a 500 rilevazioni contabili annue da € 929,62 a € 2.065,83;
da 501 a 2.000 rilevazioni contabili annue da € 2.065,83 a € 4.648,11;
oltre le 2.000 rilevazioni contabili annue un aumento sul compenso
precedente da € 103,29 a € 180,76 ogni 100 rilevazioni.
Ai fini degli onorari di cui alla presente lettera b) si definisce
rilevazione contabile ogni registrazione che comporti un massimo
di quattro addebiti e/o accrediti sul libro giornale;
c) un compenso determinato in percentuale sul volume d'affari realizzato
nel periodo, calcolato come segue su base annuale:
fino a € 154.937,07 tra l'1,5% ed il 2,5%;
per il di più fino a € 309.874,14 tra lo 0,75% e l'1,5%;
per il di più fino a € 619.748,28 tra lo 0,25% e lo 0,75%;
per il di più fino a € 2.582.284,50 tra lo 0,075% e lo 0,25%;
per il di più oltre € 2.582.284,50 tra lo 0,025% e lo 0,075%.
Agli onorari di cui alle lettere a), b) e c) è applicata una maggiorazione
compresa tra il 20% ed il 50% nel caso in cui il dottore commercialista
debba rilevare i dati, oltre che dalla prima nota, anche da documenti
forniti dal cliente.
Onorario minimo mensile € 77,47.
Contabilità semplificata
fino a 100 fatture e/o rilevazioni annue sui registri o schede
da € 619,75 a € 929,62;
da 101 a 300 fatture e/o rilevazioni annue sui registri o schede
da € 826,33 a € 1.549,37;
da 301 a 600 fatture e/o rilevazioni annue sui registri o schede
da € 1.239,50 a € 2.065,83;
oltre le 600 fatture e/o rilevazioni annue sui registri o schede
un aumento sul compenso precedente da € 154,94 a € 258,23 ogni 100
fatture e/o rilevazioni.
Onorario minimo mensile € 51,65.
3. Per la compilazione, su richiesta del cliente, di significative
situazioni contabili periodiche, competono onorari determinati in
misura compresa tra € 103,29 e € 309,87 per ciascuna situazione
contabile per ogni tipo di contabilità.
PRONTUARIO PER UN CONTEGGIO RAPIDO
Comma 2°, lettera c)
Volume d'affari annuo ( € )
Determinazione dell’onorario ( € )
fino a 154.937,07
1,5% sull’intero importo
da 154.937,07
a 309.874,14
2.324,06
+0,75% sulla parte eccedente
154.937,07
da 309.874,14
a 619.748,28
3.486,08
+0,25% sulla parte eccedente
309.874,14
da 619.748,28
a 2.582.284,50
4.260,77
+0,075% sulla parte eccedente
619.748,28
Oltre a 2.582.284,50
5.732,67
+0,025% sulla parte eccedente
2.582.284,50
Con la maggiorazione dell’art. 5
Attività realizzate ( € )
Determinazione dell’onorario ( € )
fino a 154.937,07
2,5% sull’intero importo
da 154.937,07
a 309.874,14
3.873,43
+1,5% sulla parte eccedente
154.937,07
da 309.874,14
a 619.748,28
6.197,48
+0,75% sulla parte eccedente
309.874,14
da 619.748,28
a 2.582.284,50
8.521,54
+0,25% sulla parte eccedente
619.748,28
Oltre a 2.582.284,50
13.427,88
+0,075% sulla parte eccedente
2.582.284,50
Articolo 34 - Bilancio
1. Gli onorari per la formazione dello stato patrimoniale e del
conto economico, redatti a norma di legge e accompagnati da una
relazione tecnica illustrativa, che contenga tutti gli elementi
necessari per la redazione dei documenti accompagnatori previsti
dal codice civile, sono determinati nel modo seguente:
a) sul totale delle attività, al lordo delle poste rettificative,
nonché delle partite di giro e conti d'ordine, al netto delle perdite:
fino a € 129.114,22 lo 0,5%;
per il di più fino a € 258.228,45 lo 0,25%;
per il di più fino a € 516.456,90 lo 0,125%;
per il di più fino a € 1.291.142,25 lo 0,075%;
per il di più fino a € 2.582.284,50 lo 0,04%;
per il di più fino a € 5.164.568,99 lo 0,025%;
per il di più fino a € 12.911.422,48 lo 0,0125%;
per il di più fino a € 25.822.844,95 lo 0,006%;
per il di più oltre a € 25.822.844,95 lo 0,005%;
b) sul totale dei componenti positivi di reddito lordi:
fino a € 516.456,90 lo 0,15%;
per il di più fino a € 1.291.142,25 lo 0,075%;
per il di più fino a € 2.582.284,50 lo 0,04%;
per il di più fino a € 5.164.568,99 lo 0,02%;
per il di più fino a € 12.911.422,48 lo 0,0125%;
per il di più fino a € 25.822.844,95 lo 0,0075%;
per il di più oltre a € 25.822.844,95 lo 0,005%.
Onorario minimo € 516,46.
2. Agli onorari previsti nel comma 1 è applicata una riduzione
compresa tra il 20% ed il 50% se la formazione del bilancio riguarda
società, enti od imprese che non svolgono alcuna attività commerciale
od industriale o la cui attività sia limitata alla pura e semplice
amministrazione di beni immobili o al solo godimento di redditi
patrimoniali.
3. Qualora nelle prestazioni svolte non sia compresa la relazione
tecnica illustrativa, agli onorari è applicata una riduzione compresa
tra il 10% ed il 30%.
4. Ai predetti onorari è applicata una riduzione compresa tra il
20% ed il 50% se la formazione del bilancio rientra in altre più
ampie prestazioni previste da altri articoli della presente tariffa.
PRONTUARIO PER UN CONTEGGIO RAPIDO
a) Totale attività ( € )
Determinazione dell’onorario ( € )
fino a 129.114,22
0,50% sull’intero importo
da 129.114,22
a 258.228,45
645,57
+0,25% sulla parte eccedente
129.114,22
da 258.228,45
a 516.456,90
968,36
+0,125% sulla parte eccedente
258.228,45
da 516.456,90
a 1.291.142,25
1.291,14
+0,075% sulla parte eccedente
516.456,90
da 1.291.142,25
a 2.582.284,50
1.872,16
+0,04% sulla parte eccedente
1.291.142,25
da 2.582.284,50
a 5.164.568,99
2.388,61
+0,025% sulla parte eccedente
2.582.284,50
da 5.164.568,99
a 12.911.422,48
3.034,18
+0,0125% sulla parte eccedente
5.164.568,99
da 12.911.422,48
a 25.822.844,95
4.002,54
+0,006% sulla parte eccedente
12.911.422,48
Oltre a 25.822.844,95
4.777,23
+0,005% sulla parte eccedente
25.822.844,95
b) Totale componenti positivi ( € )
Determinazione dell’onorario ( € )
fino a 516.456,90
0,15% sull’intero importo
da 516.456,90
a 1.291.142,25
774,69
+0,075% sulla parte eccedente
516.456,90
da 1.291.142,25
a 2.582.284,50
1.368,61
+0,04% sulla parte eccedente
1.291.142,25
da 2.582.284,50
a 5.164.568,99
1.872,16
+0,02% sulla parte eccedente
2.582.284,50
da 5.164.568,99
a 12.911.422,48
2.388,61
+0,0125% sulla parte eccedente
5.164.568,99
da 12.911.422,48
a 25.822.844,95
3.356,97
+0,0075% sulla parte eccedente
12.911.422,48
Oltre a 25.822.844,95
4.325,33
+0,005% sulla parte eccedente
25.822.844,95
Con la maggiorazione dell’art. 5
a) Totale attività ( € )
Determinazione dell’onorario ( € )
fino a 129.114,22
0,75% sull’intero importo
da 129.114,22
a 258.228,45
968,36
+0,375% sulla parte eccedente
129.114,22
da 258.228,45
a 516.456,90
1.452,54
+0,1875% sulla parte eccedente
258.228,45
da 516.456,90
a 1.291.142,25
1.936,71
+0,1125% sulla parte eccedente
516.456,90
da 1.291.142,25
a 2.582.284,50
2.808,23
+0,06% sulla parte eccedente
1.291.142,25
da 2.582.284,50
a 5.164.568,99
3.582,92
+0,0375% sulla parte eccedente
2.582.284,50
da 5.164.568,99
a 12.911.422,48
4.551,28
+0,01875% sulla parte eccedente
5.164.568,99
da 12.911.422,48
a 25.822.844,95
6.003,81
+0,009% sulla parte eccedente
12.911.422,48
Oltre a 25.822.844,95
7.165,84
+0.0075% sulla parte eccedente
25.822.844,95
b) Totale componenti positivi ( € )
Determinazione dell’onorario ( € )
fino a 516.456,90
0,225% sull’intero importo
da 516.456,90
a 1.291.142,25
1.162,03
+0,1125% sulla parte eccedente
516.456,90
da 1.291.142,25
a 2.582.284,50
2.033,55
+0,06% sulla parte eccedente
1.291.142,25
da 2.582.284,50
a 5.164.568,99
2.808,23
+0,03% sulla parte eccedente
2.582.284,50
da 5.164.568,99
a 12.911.422,48
3.582,92
+0,01875% sulla parte eccedente
5.164.568,99
da 12.911.422,48
a 25.822.844,95
5.035,45
+0,01125% sulla parte eccedente
12.911.422,48
Oltre a 25.822.844,95
6.487,99
+0,0075% sulla parte eccedente
25.822.844,95
Articolo 35 - Bilanci tecnici
1. Gli onorari per la formazione di bilanci tecnici, con il calcolo
di riserve matematiche, sono determinati a norma dell’articolo 34
maggiorati fino al doppio in relazione al tempo impiegato e con
opportuno riguardo alle disposizioni dell’art. 3 della presente
tariffa.
Sezione IV - Avarie
Articolo 36 - Regolamento e liquidazione di avarie
1. Per la perizia o la consulenza tecnica in materia di avarie
comuni spettano al dottore commercialista i seguenti onorari a percentuale
calcolati per scaglioni sull’ammontare complessivo della somma ammessa:
fino a € 5.164,57 dal 6% all’8%;
per il di più fino a € 25.822,84 dal 4% al 6%;
per il di più fino a € 103.291,38 dal 2% al 4%;
per il di più fino a € 258.228,45 dall’1% al 2,5%;
per il di più fino a € 1.032.913,80 dallo 0,5% all’1%;
per il di più oltre a € 1.032.913,80 lo 0,25%.
Onorario minimo € 154,94.
2. Per la perizia o la consulenza tecnica in materia di avarie
particolari spettano al dottore commercialista i seguenti onorari
a percentuale calcolati per scaglioni sull’ammontare complessivo
della somma liquidata:
fino a € 5.164,57 dal 4% al 6%;
per il di più fino a € 15.493,71 dal 2% al 4%;
per il di più fino a € 51.645,69 dal 1% al 2%;
per il di più fino a € 258.228,45 dallo 0,5% all’1%;
per il di più oltre a € 258.228,45 lo 0,25%.
Onorario minimo € 103,29.
PRONTUARIO PER UN CONTEGGIO RAPIDO
AVARIE COMUNI
Ammontare somme ammesse ( € )
Determinazione dell’onorario ( € )
fino a 5.164,57
6% sull’intero importo
da 5.164,57
a 25.822,84
309,87
+4% sulla parte eccedente
5.164,57
da 25.822,84
a 103.291,38
1.136,21
+2% sulla parte eccedente
25.822,84
da 103.291,38
a 258.228,45
2.685,58
+1% sulla parte eccedente
103.291,38
da 258.228,45
a 1.032.913,80
4.234,95
+0,5% sulla parte eccedente
258.228,45
Oltre a 1.032.913,80
8.108,37
+0,25% sulla parte eccedente
1.032.913,80
Ammontare somme ammesse ( € )
Determinazione dell’onorario ( € )
fino a 5.164,57
8% sull’intero importo
da 5.164,57
a 25.822,84
413,17
+6% sulla parte eccedente
5.164,57
da 25.822,84
a 103.291,38
1.652,66
+4% sulla parte eccedente
25.822,84
da 103.291,38
a 258.228,45
4.751,40
+2,5% sulla parte eccedente
103.291,38
da 258.228,45
a 1.032.913,80
8.624,83
+1% sulla parte eccedente
258.228,45
Oltre a 1.032.913,80
16.371,68
+0,375% sulla parte eccedente
1.032.913,80
AVARIE PARTICOLARI
Ammontare somme ammesse ( € )
Determinazione dell’onorario ( € )
fino a 5.164,57
4% sull’intero importo
da 5.164,57
a 15.493,71
206,58
+2% sulla parte eccedente
5.164,57
da 15.493,71
a 51.645,69
413,17
+1% sulla parte eccedente
15.493,71
da 51.645,69
a 258.228,45
774,69
+0,5% sulla parte eccedente
51.645,69
Oltre a 258.228,45
1.807,60
+0,25% sulla parte eccedente
258.228,45
Ammontare somme ammesse ( € )
Determinazione dell’onorario ( € )
fino a 5.164,57
6% sull’intero importo
da 5.164,57
a 15.493,71
309,87
+4% sulla parte eccedente
5.164,57
da 15.493,71
a 51.645,69
723,04
+2% sulla parte eccedente
15.493,71
da 51.645,69
a 258.228,45
1.446,08
+1% sulla parte eccedente
51.645,69
Oltre a 258.228,45
3.511,91
+0,375% sulla parte eccedente
258.228,45
Sezione V - Funzione di sindaco o revisore
Articolo 37(**)
- Funzioni di sindaco nelle società
1. Al dottore commercialista, sindaco di società, oltre ai compensi
per i rimborsi di spese di cui al titolo II, spettano onorari per:
a) l’espletamento delle verifiche trimestrali;
b) i controlli sul bilancio di esercizio e per la redazione e sottoscrizione
della relativa relazione all’assemblea dei soci;
c) la partecipazione a ciascuna riunione del consiglio di amministrazione
o dell’assemblea, che non porti all’ordine del giorno l’approvazione
del bilancio annuale di esercizio, e del comitato esecutivo, nonché
per la partecipazione a ciascuna riunione del collegio sindacale,
ad eccezione di quelle indette per le verifiche trimestrali, finalizzata
al controllo delle operazioni sociali straordinarie, all’esame delle
denunzie ai sensi dell’art. 2408 del codice civile o comunque richiesta
da un componente l’organo amministrativo.
2. L’onorario di cui alla lettera a) del comma 1 è commisurato sull’ammontare
complessivo dei componenti positivi di reddito lordi risultanti
dal conto economico dell’esercizio in cui sono espletate le verifiche
ovvero, nel caso di cessazione dell’incarico nel corso dell’esercizio,
dell’esercizio precedente, e determinato come segue:
fino a € 258.228,45: da € 516,46 a € 619,75;
da € 258.228,45 a € 2.582.284,49: da € 619,75 a € 1.239,50;
da € 2.582.284,50 a € 25.822.844,95: da € 1.239,50 a € 2.478,99;
oltre € 25.822.844,95: da € 2.478,99 a € 4.131,66.
Il compenso è sempre relativo ad una durata in carica per quattro
trimestri. Nel caso di maggiore o minore durata dell’esercizio sociale
o di maggiore o minore permanenza nella carica per qualsiasi motivo,
il compenso è aumentato o diminuito di tanti quarti quanti sono
i trimestri di maggiore o minore permanenza nella carica.
3. L’onorario di cui alla lettera b) del comma 1 è commisurato sull’ammontare
complessivo del patrimonio netto, non comprensivo del risultato
d’esercizio, risultante dallo stato patrimoniale del bilancio, se
superiore al capitale sociale, e determinato come segue:
fino a € 103.291,38: da € 516,46 a € 774,69;
da € 103.291,38 a € 516.456,90: da € 774,69 a € 1.291,14;
da € 516.456,90 a € 2.582.284,49: da € 1.291,14 a € 2.065,83;
da € 2.582.284,50 fino a € 10.329.137,98: da € 2.065,83 a € 3.098,74;
€ 10.329.137,98 e oltre: € 3.098,74 più un aumento di € 516,46 ogni
€ 5.164.568,99 o frazione di € 5.164.568,99.
Qualora si tratti di società la cui attività sia limitata alla pura
e semplice amministrazione di beni immobili di proprietà o al solo
godimento di redditi patrimoniali, il compenso è ridotto del 50%.
Analoga riduzione è applicata, qualora la situazione lo giustifichi,
nel caso in cui la società si trovi in stato di liquidazione o comunque
non svolga alcuna attività.
4. L’onorario di cui alla lettera c) del comma 1 è pari agli onorari
graduali massimi previsti alla lettera d), punto I, della tabella
contenuta nell’art. 26 con il valore della pratica determinato in
misura pari al capitale sociale della società.
5. Qualora il dottore commercialista abbia la carica di presidente
del collegio i compensi di cui ai commi 2 e 3 sono maggiorati del
50%.
6. Gli onorari specifici di cui ai commi 2 e 3 non sono cumulabili
con gli onorari graduali di cui all’art. 26.
7. I compensi del presente articolo sono aumentati fino ad un massimo
del 100% in tutti quei casi in cui il collegio sindacale è chiamato
a svolgere specifici nuovi adempimenti in forza di norme di legge
entrate in vigore successivamente all’approvazione della presente
tariffa.
8. I compensi del presente articolo si applicano anche per il dottore
commercialista che ricopra la carica di revisore, o sindaco, di
enti privati e di consorzi.
9. Gli onorari di cui al presente articolo non possono essere preconcordati.
Articolo 38 - Funzione di revisore in enti pubblici
1. Al dottore commercialista, revisore in enti pubblici, per i
quali non sia prevista un’apposita tariffa, spettano gli onorari
previsti all’articolo precedente per i sindaci di società, commisurati
rispettivamente:
a) alle entrate degli enti anziché ai componenti positivi di reddito;
b) al fondo di dotazione anziché al patrimonio netto;
c) al fondo di dotazione anziché al capitale sociale.
2. Qualora l’incarico comporti particolari difficoltà, o nel caso
di unico revisore, agli onorari massimi di cui ai commi 2 e 3 dell’art.
37 può essere applicata una maggiorazione non superiore al 100%.
3. Gli onorari di cui al presente articolo non possono essere preconcordati.
Sezione VI - Arbitrati
Articolo 39 - Arbitrati
1. Gli onorari spettanti al dottore commercialista investito della
funzione di unico arbitro sono determinati con riferimento al valore
delle richieste di tutte le parti, al valore dei beni, dei patrimoni
o degli affari cui si riferisce l’arbitrato, alla complessità e
rilevanza, anche non patrimoniale, della questione sottoposta ed
al possibile danno che potrebbe derivare alle parti in mancanza
di una definizione arbitrale della contestazione.
2. In considerazione della ampia articolazione dei riferimenti,
gli onorari devono essere preconcordati con le parti in contestazione,
ai sensi dell’art. 22 della presente tariffa. In mancanza di accordo,
gli onorari saranno determinati applicando le aliquote massime previste
dall’art. 36, comma 1, al valore delle richieste delle parti od
al valore dei beni, dei patrimoni e degli affari cui si riferisce
l’arbitrato.
3. I suddetti onorari sono dovuti a condizione che sia emesso un
lodo definitivo o che si raggiunga un accordo tra le parti. In caso
contrario devono essere congruamente ridotti.
4. Onorario minimo € 1.549,37.
Sezione VII - Operazioni societarie
Articolo 40 - Costituzioni di enti sociali ed aumenti di capitale
sociale
1. Per tutte le prestazioni dirette alla costituzione ed alle variazioni
nel capitale di società ed associazioni di qualsiasi tipo, fatta
esclusione di ogni eventuale prestazione inerente la raccolta di
capitali, al dottore commercialista competono onorari determinati,
con riferimento all’importo complessivo delle somme, dei beni e
dei diritti dai soci o dagli associati apportati, o da apportare
secondo il programma deliberato, sotto qualsiasi forma a titolo
di capitale o di finanziamento eventualmente anche in esercizi sociali
successivi, secondo i seguenti scaglioni:
fino a € 103.291,38 dal 2% al 4%;
per il di più fino a € 516.456,90 dall’1% al 2%;
per il di più fino a € 2.582.284,50 dallo 0,5% all’1%;
per il di più fino a € 10.329.137,98 dallo 0,25% allo 0,5%;
per il di più oltre € 10.329.137,98 dallo 0,1% allo 0,25%.
Onorario minimo € 516,46.
2. Se trattasi di società cooperative agli onorari come sopra determinati
è applicata una riduzione compresa tra il 10% ed il 30% fatto salvo
l’onorario minimo.
3. Per la costituzione di consorzi, di cartelli, di sindacati e
di altri enti consimili gli onorari sono determinati in misura discrezionale
avendo riguardo, ove possibile, ai criteri di cui sopra e sempre
con opportuno riferimento alle disposizioni dell’art. 3 della presente
tariffa.
4. Gli onorari specifici previsti dal presente articolo non sono
cumulabili con gli onorari graduali di cui all’art. 26.
PRONTUARIO PER UN CONTEGGIO RAPIDO
Apporto ( € )
Determinazione dell’onorario ( € )
fino a 103.291,38
2% sull’intero importo
da 103.291,38
a 516.456,90
2.065,83
+1% sulla parte eccedente
103.291,38
da 516.456,90
a 2.582.284,50
6.197,48
+0,5% sulla parte eccedente
516.456,90
da 2.582.284,50
a 10.329.137,98
16.526,62
+0,25% sulla parte eccedente
2.582.284,50
Oltre a 10.329.137,98
35.893,75
+0,1% sulla parte eccedente
10.329.137,98
Apporto ( € )
Determinazione dell’onorario ( € )
fino a 103.291,38
4% sull’intero importo
da 103.291,38
a 516.456,90
4.131,66
+2% sulla parte eccedente
103.291,38
da 516.456,90
a 2.582.284,50
12.394,97
+1% sulla parte eccedente
516.456,90
da 2.582.284,50
a 10.329.137,98
33.053,24
+0,5% sulla parte eccedente
2.582.284,50
Oltre a 10.329.137,98
71.787,51
+0,25% sulla parte eccedente
10.329.137,98
Articolo 41 - Trasformazione fusione scissione
e concentrazione di società
1. Per le prestazioni concernenti la trasformazione di società
da un tipo ad un altro tipo sono dovuti al dottore commercialista
gli onorari di cui alla lettera a) dell’art. 34 con una maggiorazione
compresa tra il 20% ed il 50% a seconda della molteplicità e dell’importanza
delle suddette prestazioni.
2. Per le prestazioni occorrenti per la fusione o la scissione di
società o per le concentrazioni di aziende o di rami aziendali,
al dottore commercialista competono onorari determinati, con riferimento
all’ammontare dell’attivo lordo della società da scindere o risultante
dalle situazioni patrimoniali redatte ai sensi dell’art. 2501-ter
del codice civile o calcolate ai fini del concambio delle società
incorporate o di tutte le società che partecipano alla fusione in
qualsiasi forma venga realizzata, ovvero del ramo aziendale oggetto
della concentrazione, secondo i seguenti scaglioni:
fino a € 516.456,90 dallo 0,5% al 3%;
per il di più fino a € 2.582.284,50 dallo 0,25% all’1,5%;
per il di più fino a € 10.329.137,98 dallo 0,125% allo 0,75%;
per il di più oltre € 10.329.137,98 dallo 0,05% allo 0,30%.
Onorario minimo € 516,46.
3. Gli onorari specifici previsti nel presente articolo non sono
cumulabili con gli onorari graduali di cui all’art. 26.
PRONTUARIO PER UN CONTEGGIO RAPIDO
1) TRASFORMAZIONE DI SOCIETÀ
a) Totale attività ( € )
Determinazione dell’onorario ( € )
fino a 129.114,22
0,60% sull’intero importo
da 129.114,22
a 258.228,45
774,69
+0,3% sulla parte eccedente
129.114,22
da 258.228,45
a 516.456,90
1.549,37
+0,15% sulla parte eccedente
258.228,45
da 516.456,90
a 1.291.142,25
2.246,59
+0,09% sulla parte eccedente
774.685,35
da 1.291.142,25
a 2.582.284,50
4.234,95
+0,048% sulla parte eccedente
1.291.142,25
da 2.582.284,50
a 5.164.568,99
2.866,34
+0,03% sulla parte eccedente
2.582.284,50
da 5.164.568,99
a 12.911.422,48
3.641,02
+0,015% sulla parte eccedente
7.746.853,49
da 12.911.422,48
a 25.822.844,95
4.803,05
+0,0072% sulla parte eccedente
12.911.422,48
Oltre a 25.822.844,95
5.732,67
+0,006% sulla parte eccedente
25.822.844,95
a) Totale attività ( € )
Determinazione dell’onorario ( € )
fino a 129.114,22
0,75% sull’intero importo
da 129.114,22
a 258.228,45
968,36
+0,375% sulla parte eccedente
129.114,22
da 258.228,45
a 516.456,90
1.452,54
+0,1875% sulla parte eccedente
258.228,45
da 516.456,90
a 1.291.142,25
1.936,71
+0,1125% sulla parte eccedente
774.685,35
da 1.291.142,25
a 2.582.284,50
2.808,23
+0,06% sulla parte eccedente
1.291.142,25
da 2.582.284,50
a 5.164.568,99
3.582,92
+0,0375% sulla parte eccedente
2.582.284,50
da 5.164.568,99
a 12.911.422,48
4.551,28
+0,01875% sulla parte eccedente
7.746.853,49
da 12.911.422,48
a 25.822.844,95
6.003,81
+0,009% sulla parte eccedente
12.911.422,48
Oltre a 25.822.844,95
7.165,84
+0,0075% sulla parte eccedente
25.822.844,95
2) FUSIONE O SCISSIONE DI SOCIETÀ - CONCENTRAZIONI
DI AZIENDE
Totale attivo lordo ( € )
Determinazione dell’onorario ( € )
fino a 516.456,90
0,5% sull’intero importo
da 516.456,90
a 2.582.284,50
2.582,28
+0,25% sulla parte eccedente
516.456,90
da 2.582.284,50
a 10.329.137,98
7.746,85
+0,125% sulla parte eccedente
2.582.284,50
Oltre a 10.329.137,98
17.430,42
+0,05% sulla parte eccedente
10.329.137,98
Totale attivo lordo ( € )
Determinazione dell’onorario ( € )
fino a 516.456,90
3% sull’intero importo
da 516.456,90
a 2.582.284,50
15.493,71
+1,5% sulla parte eccedente
516.456,90
da 2.582.284,50
a 10.329.137,98
46.481,12
+0,75% sulla parte eccedente
2.582.284,50
Oltre a 10.329.137,98
104.582,52
+0,30% sulla parte eccedente
10.329.137,98
Articolo 42 - Assistenza societaria continuativa e generica
1. Per l’assistenza societaria continuativa e generica diretta
ad assicurare il completo e regolare adempimento delle pratiche
e formalità non inerenti la gestione vera e propria della società
e con esclusione quindi delle prestazioni previste al seguente art.
55, al dottore commercialista competono onorari che devono essere
preconcordati con il cliente, avuto riguardo alla durata, al complesso
delle prestazioni inerenti detta assistenza, nonché alla natura
e all’importanza della società.
2. I suddetti onorari non sono cumulabili con gli onorari graduali
di cui all’art. 26, ma non potranno comunque essere mai inferiori
a quelli determinabili ai sensi del medesimo articolo.
Sezione VIII - Componimenti amichevoli
Articolo 43 - Componimenti amichevoli
1. Al dottore commercialista, per le prestazioni svolte ed in relazione
al risultato raggiunto, per il concordato stragiudiziale, la cessione
dei beni e in genere tutte le sistemazioni liberatorie del debitore,
ferme restando le disposizioni di cui all’art. 3 della presente
tariffa, sono dovuti i seguenti onorari:
a) un compenso fisso di € 7,75 per ciascun creditore;
b) con riferimento al passivo definitivamente accertato, un compenso
così determinato:
fino a € 258.228,45 dal 3% al 4%;
per il di più fino a € 516.456,90 dal 2% al 3%;
per il di più fino a € 2.582.284,50 dall’1,5% al 2%;
per il di più fino a € 5.164.568,99 dall’1% all’1,5%;
per il di più oltre € 5.164.568,99 dallo 0,5% all’1%.
2. Se provvede anche al realizzo delle attività, al dottore commercialista
competono, altresì, gli onorari previsti all’art. 30, lettera a),
della presente tariffa, applicando ad essi una riduzione del 50%.
3. Competono, altresì, gli onorari relativi ad altre diverse specifiche
prestazioni eventualmente svolte.
4. Se il componimento amichevole è limitato ad ottenere una dilazione
nei pagamenti, fermo restando il compenso fisso di cui alla lettera
a) del comma 1, ai compensi di cui alla lettera b) del medesimo
comma 1 è applicata una riduzione compresa tra il 40% e l’80%, avuto
riguardo alle difficoltà incontrate ed alla durata della moratoria.
5. Gli onorari sin qui previsti nel presente articolo non sono cumulabili
con gli onorari graduali di cui all’art. 26. 6. Se il componimento
amichevole non riesce, al dottore commercialista, salvi in ogni
caso gli onorari spettanti per le altre prestazioni svolte, competono
il compenso fisso previsto alla lettera a) del comma 1 e gli onorari
graduali di cui all’art. 26 della presente tariffa; in ogni caso
l’ammontare complessivo di detti onorari non deve essere superiore
alla metà degli onorari che sarebbero spettati se il componimento
amichevole fosse pervenuto a buon fine.
7. Onorario minimo € 1.032,91.
PRONTUARIO PER UN CONTEGGIO RAPIDO
Passivo accertato ( € )
Determinazione dell’onorario ( € )
fino a 258.228,45
3% sull’intero importo
da 258.228,45
a 516.456,90
7.746,85
+2% sulla parte eccedente
258.228,45
da 516.456,90
a 2.582.284,50
12.911,42
+1,5% sulla parte eccedente
516.456,90
da 2.582.284,50
a 5.164.568,99
43.898,84
+1% sulla parte eccedente
2.582.284,50
Oltre a 5.164.568,99
69.721,68
+0,5% sulla parte eccedente
5.164.568,99
Passivo accertato ( € )
Determinazione dell’onorario ( € )
fino a 258.228,45
4% sull’intero importo
da 258.228,45
a 516.456,90
10.329,14
+3% sulla parte eccedente
258.228,45
da 516.456,90
a 2.582.284,50
18.075,99
+2% sulla parte eccedente
516.456,90
da 2.582.284,50
a 5.164.568,99
59.392,54
+1,5% sulla parte eccedente
2.582.284,50
Oltre a 5.164.568,99
98.126,81
+1% sulla parte eccedente
5.164.568,99
Sezione IX - Procedure Concorsuali
Articolo 44 - Assistenza in procedure concorsuali
1. Per le prestazioni svolte per l’assistenza del debitore, che
non rientrino in quelle previste dall’art. 43 e che siano effettuate
nel periodo preconcorsuale oppure nel corso delle diverse procedure
concorsuali, gli onorari spettanti al dottore commercialista sono
determinati come segue:
a) nel caso in cui dette procedure si concludono con esito concordatario
o comunque favorevole, competono gli onorari stabiliti dall’art.
43 applicando ad essi una riduzione compresa tra il 30% ed il 40%
per il concordato preventivo ed una riduzione compresa tra il 40%
ed il 50% per l’amministrazione controllata;
b) nel caso in cui dette procedure non vengano concluse con esito
concordatario o comunque favorevole, competono gli onorari stabiliti
dall’art. 43 applicando ad essi una riduzione compresa tra il 50%
ed il 70%, inteso che tale quantificazione non può essere inferiore
a quella ottenuta con l’applicazione degli onorari graduali di cui
all’art. 26.
2. Per le prestazioni svolte per l’assistenza del debitore nella
proposizione della procedura fallimentare competono gli onorari
previsti dall’art. 43 applicando una riduzione compresa tra il 60%
e l’80%; tale quantificazione non può mai essere inferiore a quella
ottenuta con l’applicazione degli onorari graduali di cui all’art.
26.
3. Qualora il fallito venga assistito per la proposizione di concordato
fallimentare con l’intervento di un garante, competono gli onorari
di cui all’art. 43 applicando una riduzione compresa tra il 40%
e il 50%; qualora il concordato fallimentare venga proposto con
l’intervento di un assuntore, competono gli onorari di cui all’art.
43 con una riduzione compresa tra il 30 ed il 40%.
4. Le prestazioni di cui ai commi 1, 2 e 3 sono da riguardarsi nel
loro aspetto unitario e comprendono tutte le fasi della pratica,
dall’esame e studio della situazione aziendale alla ammissione alla
procedura.
5. Per esito concordatario o favorevole deve intendersi l’avvenuta
omologa del concordato o l’approvazione da parte dei creditori della
proposta di ammissione alla procedura di amministrazione controllata
o del decreto che dispone la amministrazione straordinaria delle
grandi imprese in crisi. Eventuali circostanze successive che dovessero
comportare risoluzioni o revoche delle procedure sono ininfluenti
per la determinazione degli onorari relativi all’incarico già favorevolmente
concluso.
6. Il succedersi di diverse procedure concorsuali comporta l’applicazione
degli onorari per ciascuna di esse. Per le procedure successive
a quella originaria, già ammessa con esito favorevole, sono applicabili
gli onorari di cui al presente articolo con l’applicazione di un’ulteriore
riduzione compresa tra il 30% ed il 50%.
7. Gli onorari previsti nel presente articolo sono in ogni caso
cumulabili con quelli di altre prestazioni specificamente previste
dalla presente tariffa, ma non sono cumulabili con gli onorari graduali
di cui all’art. 26.
8. Nel caso in cui l’assistenza del debitore abbia avuto per oggetto
soltanto l’espletamento di singole fasi della pratica gli onorari
si determinano in base all’art. 26 ovvero ad altri articoli della
presente tariffa, che specificamente prevedano le prestazioni svolte.
Sezione X - Consulenza contrattuale
Articolo 45 - Consulenza contrattuale.
1. Per la consulenza ed assistenza nella trattazione e nella stipulazione
di contratti, anche transattivi, e nella redazione di atti, di scritture
private, di preliminari e per ogni altra prestazione in materia
contrattuale relativa all’acquisto, alla vendita o alla permuta
di aziende, di quote di partecipazione, di azioni, di patrimoni,
di singoli beni, nonché al recesso ed esclusione di soci, al dottore
commercialista, tenuto conto dell’attività prestata, spettano onorari
determinati, con riferimento al valore della pratica, secondo i
seguenti scaglioni:
fino a € 51.645,69 dal 2% al 5%;
per il di più fino a € 258.228,45 dall’1,25% al 3%;
per il di più fino a € 1.032.913,80 dallo 0,75% al 2%;
per il di più fino a € 2.582.284,50 dallo 0,4% all’1,25%;
per il di più oltre a € 2.582.284,50 dallo 0,2% allo 0,75%.
2. Per la consulenza ed assistenza nella trattazione e nella stipulazione
degli altri contratti nominati nel titolo terzo del libro quarto
del codice civile, gli onorari sono determinati, con riferimento
al valore della pratica, secondo i seguenti scaglioni:
fino a € 25.822,84 dall’1% al 6%;
per il di più fino a € 129.114,22 dallo 0,75% al 4%;
per il di più fino a € 516.456,90 dallo 0,5% al 3%;
per il di più fino a € 2.582.284,50 dallo 0,25% all’1,25%;
per il di più oltre a € 2.582.284,50 dallo 0,15% all’1%.
3. Il valore della pratica è, in generale, costituito dall’ammontare
dei corrispettivi pattuiti.
4. Per i contratti a prestazioni periodiche o continuative di durata
ultra annuale, il valore della pratica è determinato in funzione
dei corrispettivi previsti o stimati per il primo anno, aumentati
fino al doppio.
5. Per i contratti di mutuo, compresi i finanziamenti ed i contributi
a fondo perduto, il valore della pratica è costituito dal capitale
mutuato o erogato.
6. Per i contratti innominati il valore della pratica è determinato
con riferimento al contratto nominato analogicamente più simile.
7. Onorario minimo 154,94.
PRONTUARIO PER UN CONTEGGIO RAPIDO
COMMA 1
Valore della pratica ( € )
Determinazione dell’onorario ( € )
fino a 51.645,69
2% sull’intero importo
da 51.645,69
a 258.228,45
1.032,91
+1,25% sulla parte eccedente
51.645,69
da 258.228,45
a 1.032.913,80
3.615,20
+0,75% sulla parte eccedente
258.228,45
da 1.032.913,80
a 2.582.284,50
9.425,34
+0,4% sulla parte eccedente
1.032.913,80
Oltre a 2.582.284,50
15.622,82
+0,2% sulla parte eccedente
2.582.284,50
Valore della pratica ( € )
Determinazione dell’onorario ( € )
fino a 51.645,69
5% sull’intero importo
da 51.645,69
a 258.228,45
2.582,28
+3% sulla parte eccedente
51.645,69
da 258.228,45
a 1.032.913,80
8.779.77
+2% sulla parte eccedente
258.228,45
da 1.032.913,80
a 2.582.284,50
24.273,47
+1,25% sulla parte eccedente
1.032.913,80
Oltre a 2.582.284,50
43.640,61
+0,75% sulla parte eccedente
2.582.284,50
COMMA 2
Valore della pratica ( € )
Determinazione dell’onorario ( € )
fino a 25.822,84
1% sull’intero importo
da 25.822,84
a 129.114,22
258,23
+0,75% sulla parte eccedente
25.822,84
da 129.114,22
a 516.456,90
1.032,91
+0,5% sulla parte eccedente
129.114,22
da 516.456,90
a 2.582.284,50
2.969,63
+0,25% sulla parte eccedente
516.456,90
Oltre a 2.582.284,50
8.134,20
+0,15% sulla parte eccedente
2.582.284,50
Valore della pratica ( € )
Determinazione dell’onorario ( € )
fino a 25.822,84
6% sull’intero importo
da 25.822,84
a 129.114,22
1.549,37
+4% sulla parte eccedente
25.822,84
da 129.114,22
a 516.456,90
5.681,03
+3% sulla parte eccedente
129.114,22
da 516.456,90
a 2.582.284,50
17.301,31
+1,25% sulla parte eccedente
516.456,90
Oltre a 2.582.284,50
43.124,15
+1% sulla parte eccedente
2.582.284,50
Sezione XI - Assistenza, rappresentanza e consulenza tributaria
Articolo 46 - Disposizioni generali
1. È definita assistenza tributaria la predisposizione su richiesta
e nell’interesse del cliente di atti e documenti aventi rilevanza
tributaria sulla base dei dati e delle analitiche informazioni trasmesse
dal cliente, che non richiedano particolare elaborazione.
2. È definito rappresentanza tributaria l’intervento personale quale
mandatario del cliente presso gli uffici tributari, presso le commissioni
tributarie, ed in qualunque altra sede in relazione a verifiche
fiscali.
3. È definita consulenza tributaria la consulenza, in qualsiasi
materia tributaria, di carattere generale o specifico, prestata
in sede di analisi della legislazione, della giurisprudenza e delle
interpretazioni dottrinarie e dell’amministrazione finanziaria di
problemi specifici, in sede di assistenza tributaria ed in sede
di scelta dei comportamenti e delle difese più opportuni in relazione
alla imposizione fiscale, anche in sede contenziosa.
4. Per l’assistenza tributaria al dottore commercialista competono,
in via cumulativa, onorari specifici e graduali, come precisati
nell’art. 47.
5. Per la rappresentanza tributaria al dottore commercialista competono
onorari graduali, come precisati nell’art. 48.
6. Per la consulenza tributaria al dottore commercialista, oltre
agli onorari graduali di cui all’art. 26, competono onorari specifici,
come precisati nell’art. 49.
7. Sia gli onorari per l’assistenza sia quelli per la rappresentanza
tributaria sono cumulabili con gli onorari per la consulenza tributaria
e con ogni altro onorario spettante per le altre eventuali diverse
prestazioni.
Articolo 47 - Assistenza tributaria
1. Gli onorari specifici sono determinati in funzione della complessità
dell’atto o documento predisposto come risulta dalla tabella 2 che
fa parte integrante del presente regolamento.
2. Gli onorari graduali, da cumulare con i suddetti onorari specifici,
sono determinati in funzione del valore della pratica come risulta
dalla tabella 3 che fa parte integrante del presente regolamento.
3. Il valore della pratica è determinato:
a) per le dichiarazioni dei redditi propri: in base all’importo
complessivo delle entrate lorde, dei ricavi e/o profitti che concorrono
alla determinazione dei redditi o delle perdite dichiarate;
b) per le dichiarazioni dei redditi di terzi: in base all’importo
complessivo delle ritenute operate;
c) per le dichiarazioni IVA: in base alla sommatoria dei valori
imponibili, non imponibili ed esenti;
d) per le dichiarazioni di successione e le dichiarazioni INVIM:
in base al valore dichiarato dei beni;
e) per i ricorsi, appelli, memorie alle commissioni tributarie:
in base all’importo delle imposte, tasse, contributi, pene pecuniarie,
soprattasse, multe, penali, interessi che sarebbero dovuti sulla
base dell’atto impugnato o in contestazione oppure dei quali è richiesto
il rimborso;
f) per le comunicazioni, denunce, esposti, istanze, memorie, risposte
a questionari indirizzati ad uffici finanziari: in analogia con
i criteri previsti per gli atti sopra elencati.
4. Per la concreta determinazione degli onorari graduali all’interno
del minimo o del massimo si ha riguardo al concreto posizionamento
all’interno degli scaglioni del valore della pratica ma anche, in
particolar modo per i ricorsi, appelli e memorie alle commissioni
tributarie, alla complessità e originalità di diritto o di merito
della questione trattata.
Articolo 48 - Rappresentanza tributaria
1. Gli onorari graduali sono determinati in funzione del tempo
impiegato e del valore della pratica come risulta dalla tabella
4 che fa parte integrante del presente regolamento. I suddetti onorari
sono stabiliti per ora o frazione di ora; gli onorari per i tempi
di trasferimento, occorrenti per l’intervento, sono determinati
applicando il compenso minimo per non più di quattro ore.
2. Il valore della pratica è determinato in base all’importo delle
imposte, tasse, contributi, pene pecuniarie, soprattasse, multe,
penali, interessi che sarebbero dovuti o dei quali è richiesto il
rimborso. In mancanza il valore della pratica è determinato in relazione
all’importo delle imposte che potrebbero essere accertate.
Articolo 49 - Consulenza tributaria
1. Al dottore commercialista per la consulenza tributaria, oltre
agli onorari indicati ai precedenti articoli per le eventuali prestazioni
di assistenza e rappresentanza tributaria, competono onorari determinati
tra l’1% ed il 5% del valore della pratica secondo i principi indicati
alla lettera e) del comma 3 dell’articolo 47 avendo riguardo sia
all’importanza e complessità della questione esaminata, sia ancora
a tutti i possibili riflessi connessi ed ai criteri di cui all’articolo
3.
2. Nella determinazione dell’onorario, particolare considerazione
deve essere posta alla risoluzione di questioni di diritto, specie
quando esse si concludano con esito favorevole per il cliente.
Sezione XII - Sistemazione di interessi
Articolo 50 - Sistemazioni tra eredi
1. Per le prestazioni inerenti alla esecuzione di disposizioni
testamentarie, all’accertamento dell’asse ereditario, ai progetti
di divisione e di assegnazione di beni, alla lottizzazione dell’asse
ereditario, all’assegnazione di beni, alla determinazione e sistemazione
di diritti di usufrutto con o senza affrancazione, alla sistemazione
di questioni tra eredi o presunti tali, spettano onorari determinati,
a seconda dell’attività prestata, tenuto conto anche del numero
degli eredi, dei legatari e degli usufruttuari, in misura compresa
tra lo 0,50% ed il 3% del totale della massa attiva ereditaria.
Onorario minimo € 1.032,91.
2. Per le prestazioni relative alla denuncia di successione e liquidazione
della relativa imposta si applicano gli onorari di cui alla sezione
XI della presente tariffa.
3. Sono altresì cumulabili gli onorari previsti agli articoli 27,
28 e 30 della presente tariffa per le prestazioni eventualmente
svolte, quali in detti articoli singolarmente previste.
4. Allorquando il dottore commercialista assiste un coerede, un
legatario od un usufruttuario, gli onorari sono determinati con
i criteri sopra esposti in relazione all’ammontare della quota di
spettanza del cliente.
5. Gli onorari specifici previsti dal presente articolo non sono
cumulabili con gli onorari graduali di cui all’art. 26.
Articolo 51 - Sistemazioni patrimoniali
1. Gli onorari relativi alle sistemazioni patrimoniali, alle divisioni
ed assegnazioni di patrimoni e di beni, alla compilazione dei relativi
progetti e piani di liquidazione, sono commisurati all’ammontare
complessivo delle attività accertate con applicazione delle percentuali
e dei criteri previsti nell’art. 50, ovvero delle passività se superiori.
Articolo 52 - Sistemazioni tra familiari
1. Per le sistemazioni di interessi tra familiari, allorquando
non soccorra l’applicazione, anche analogica, di altra specifica
voce della presente tariffa, gli onorari sono determinati secondo
quanto previsto dall’art. 51.
Sezione XIII - Consulenze ed assistenze varie
Articolo 53 - Consulenza economico - finanziaria
1. Al dottore commercialista, spettano onorari determinati tra
lo 0,50% ed il 2% del valore dei capitali oggetto delle prestazioni
tenendo conto del tempo impiegato e delle specifiche prestazioni
relative alla struttura finanziaria delle aziende, quali per esempio:
a) studi relativi al rapporto tra il capitale proprio e di terzi;
b) studi relativi alla scelta delle diverse forme tecniche di finanziamento:
mutui, prestiti obbligazionari, debiti bancari, leasing, factoring,
etc.;
c) studi e adempimenti per la collocazione di titoli sul mercato;
d) ogni altra prestazione di carattere economico-finanziario.
Articolo 54 - Consulenze aziendali particolari
1. Per le diagnosi aziendali (analisi di bilanci; indici e flussi;
analisi del profilo strategico; diagnosi organizzative); per le
diagnosi sulla corretta osservanza delle disposizioni legislative
anche in materia tributaria; per gli impianti di sistemi direzionali
(calcolo dei costi di prodotto; calcoli di convenienza di breve
termine; analisi della redditività dei prodotti; scelta del tipo:
acquistare o produrre, etc.; razionalizzazione di metodi o procedure
organizzative; assistenza nelle scelte relative alla configurazione
di nuovi sistemi di elaborazione elettronica); per gli impianti
per la programmazione ed il controllo economico-finanziario delle
aziende (bilanci di previsione economici, finanziari e degli investimenti);
per la valutazione della convenienza economico-finanziaria ad effettuare
investimenti; per l’assistenza ed ogni altra prestazione in materia
di lavoro e per ogni altra consulenza particolare al dottore commercialista
competono onorari determinati tra lo 0,50% ed il 2% del valore della
pratica stabilito a norma dell’articolo 4 con opportuno riguardo
alla natura ed alla importanza dell’azienda, nonché ai criteri indicati
all’art. 3 della presente tariffa.
2. Sono cumulabili gli onorari per le prestazioni accessorie eventualmente
occorse per l’espletamento della pratica.
Articolo 55 - Consulenza aziendale continuativa e generica
1. Per la consulenza aziendale continuativa e generica al dottore
commercialista competono onorari che devono essere preconcordati
con il cliente, avuto riguardo alla durata ed al contenuto delle
prestazioni.
TITOLO V
NORME FINALI E TRANSITORIE
Articolo 56 - Disposizioni transitorie
1. Per le prestazioni in corso al momento dell'entrata in vigore
della presente tariffa i compensi sono determinati:
a) per gli onorari specifici secondo le norme previste nella presente
tariffa;
b) per gli onorari graduali, per le indennità e per le spese di
viaggio e di soggiorno, secondo le norme previste dalla tariffa
in vigore nel momento in cui si è verificato il presupposto per
la loro applicabilità.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 10 ottobre 1994
SCALFARO
BERLUSCONI, Presidente del Consiglio dei Ministri
BIONDI, Ministro di grazia e giustizia
GNUTTI, Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
DINI, Ministro del tesoro
Visto, Il Guardasigilli: BIONDI
Registrato alla Corte dei Conti il 7 novembre 1994
Atti di Governo, registro n. 94, foglio n. 10
TABELLA 1 (Art. 26)
Valore della pratica ( € )
fino a 25.822,84
da 25.822,84
a 51.645,69
da 51.645,69
a 154.937,07
da 154.937,07
a 309.874,14
oltre 309.874,14
I) Interventi personali
a) Consultazioni telefoniche per chiamata
Minimo
5,16
7,75
10,33
12,91
15,49
Massimo
10,33
12,91
15,49
20,66
25,82
b) Riunioni con il cliente (o suoi mandatari) ovvero con
un terzo
Minimo
7,75
12,91
15,49
20,66
30,99
Massimo
15,49
20,66
25,82
30,99
51,65
c) Riunioni con più parti
Minimo
12,91
20,66
30,99
41,32
51,65
Massimo
25,82
30,99
41,32
51,65
77,47
d) Partecipazione ad assemblee societarie, associative,
di creditori e assistenza e discussione avanti funzionari
pubblici non tributari
Minimo
15,49
30,99
41,32
51,65
61,97
Massimo
30,99
41,32
51,65
61,97
103,29
II) Prestazioni tecniche varie
a) Esame e studio della pratica e di documenti e ricerche
in archivi pubblici e privati - per ora o frazione di ora
Minimo
5,16
7,75
10,33
15,49
20,66
Massimo
10,33
12,91
15,49
20,66
30,99
b) Pareri scritti, predisposizione di atti, istanze o programmi
operativi, redazione di verbali e relazioni, convocazioni
di assemblee - per facciata formato protocollo
Minimo
10,33
15,49
20,66
30,99
41,32
Massimo
20,66
25,82
30,99
41,32
51,65
c) Redazione di statuti, atti costitutivi e regolamenti
- per facciata formato protocollo
Minimo
15,49
25,82
30,99
41,32
51,65
Massimo
25,82
30,99
41,32
51,65
77,47
d) Depositi, pubblicazioni, iscrizioni di atti o documenti
nel registro delle imprese o presso la camera di commercio
Minimo
20,66
30,99
41,32
51,65
61,97
Massimo
30,99
41,32
51,65
61,97
103,29
Note al punto I)
1) Per gli interventi di cui alle lettere b), c) e d) gli onorari
sono stabiliti per ora o frazione di ora. Gli onorari per i tempi
di trasferimento, occorrenti per l’intervento, sono determinati
applicando il compenso minimo per non più di quattro ore.
2) Per la concreta quantificazione degli onorari tra il minimo ed
il massimo deve aversi riguardo all’effettivo valore della pratica,
tenuto conto dei criteri generali di cui agli articoli 3, 4 e 5. Nota al punto II)
Per la concreta quantificazione degli onorari tra il minimo ed il
massimo deve aversi particolare riguardo alle difficoltà della pratica,
tenuto conto dei criteri generali di cui agli articoli 3, 4 e 5.
N.B. Tutti gli onorari massimi della tabella possono essere raddoppiati
se il valore della pratica supera 1.032.913,80 e triplicati se supera
5.164.568,99.
TABELLA 2 (Art. 47, comma 1)
A) Dichiarazioni dei redditi propri e di terzi
( € )
per la redazione di ciascun quadro analitico, per ciascun
tipo di reddito o percipiente (assumendosi come redazione
di un quadro la elencazione, anche nello stesso foglio,
di quattro diverse fonti di reddito dello stesso tipo o
di quattro diversi percipienti)
5,16
per ciascun documento o copia di documento allegato
1,55
per la redazione di tutti gli altri dati, notizie e quadri
riepilogativi richiesti:
c1) per la dichiarazione dei redditi delle persone fisiche
15,49
c2) per la dichiarazione dei redditi delle società di persone
30,99
c3) per la dichiarazione dei redditi delle persone giuridiche.
51,65
c4) per la dichiarazione dei sostituti di imposta:
- comprendente redditi di lavoro dipendente
51,65
- non comprendente redditi di lavoro dipendente.
25,82
B) Dichiarazioni IVA (senza relativi elenchi)
77,47
C) Elenchi relativi alla dichiarazione IVA
per la redazione di ciascun elenco
10,33
per ogni dieci righe compilate di ciascun elenco
5,16
D) Dichiarazioni di successione
a) per ogni cespite dichiarato
25,82
b) per ogni passività dichiarata
10,33
E) Dichiarazioni INVIM.
103,29
F) Ricorsi, appelli e memorie alle commissioni tributarie
di I e II grado
51,65
G) Ricorsi, appelli e memorie alla Commissione centrale
103,29
H) Esposti, istanze, memorie, risposte a questionari indirizzati
ad uffici finanziari
25,82
TABELLA 3 (Art. 47, comma 2)
Valore della pratica ( € )
fino a 51.645,69
da 51.645,69
a 516.456,90
oltre 516.456,90
1) Dichiarazioni dei redditi propri e altrui, dichiarazioni
IVA, dichiarazioni di successione, dichiarazioni INVIM
Minimo
25,82
103,29
309,87
Massimo
154,94
413,17
1.032,91
2) Ricorsi, appelli e memorie alle Commissioni Tributarie
Minimo
25,82
258,23
1.032,91
Massimo
258,23
2.065,83
5.164,57
3) Comunicazioni, denuncie, esposti, istanze, memorie,
risposte a questionari indirizzati ad uffici finanziari
Minimo
25,82
103,29
258,23
Massimo
154,94
516,46
1.549,37
TABELLA 4 (Art. 48)
Interventi:
Valore della pratica ( € )
fino a 10.329,14
da 10.329,14
a 51.645,69
da 51.645,69
a 516.456,90
oltre 516.456,90
a) presso uffici finanziari
Minimo
20,66
25,82
41,32
77,47
Massimo
25,82
41,32
77,47
129,11
b) in occasione di verifiche fiscali
Minimo
25,82
36,15
51,65
77,47
Massimo
36,15
51,65
77,47
129,11
c) presso le Commissioni Tributarie
Minimo
77,47
103,29
154,94
258,23
Massimo
103,29
154,94
258,23
774,69
Note :
**
La Legge 3 agosto 1995, n. 336 ha introdotto il "tetto"
ai compensi spettanti ai dottori commercialisti per l'attività di
sindaco di società.
"Legge 3 agosto 1995, n. 336 (in Gazzetta Ufficiale 16 agosto,
n. 190)
Conversione in legge del decreto-legge 21 giugno 1995, n. 239, recante
norme in materia di determinazione del tetto massimo degli onorari
dei sindaci dottori commercialisti per le attività di cui all'art.
37 del decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1994,
n. 645.
Articolo 1
1. È convertito in legge il decreto-legge 21 giugno 1995, n. 239,
recante norme in materia di determinazione del tetto massimo degli
onorari dei sindaci dottori commercialisti per le attività di cui
all'art. 37 del decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre
1994, n. 645.
2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti
salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla
base del decreto-legge 21 aprile 1995, n. 122."
"Decreto-legge 21 giugno 1995, n. 239 (in Gazzetta Ufficiale
22 giugno, n. 144)
Norme in materia di determinazione del tetto massimo degli onorari
dei sindaci dottori commercialisti per le attività di cui all'art.
37 del decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1994,
n. 645.
Articolo 1
1. Fino a quando la materia non sarà disciplinata con apposito regolamento,
gli onorari da corrispondere a norma dell'art. 37, commi 2, 3 e
4, del decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1994,
n. 645, non possono superare, anche cumulativamente, € 41.316,55,
salvo diverso accordo fra le parti.
Articolo 2
1. Fino a quando la materia non sarà disciplinata con apposito regolamento,
i compensi per gli incarichi di componente del collegio sindacale
affidati ad iscritti nel registro dei revisori contabili di cui
al decreto legislativo 27 gennaio 1992,n. 88, ancorché non iscritti
all'albo dei dottori commercialisti, non possono essere superiori
a quelli degli appartenenti al suddetto albo, salvo diverso accordo
tra le parti.
Articolo 3
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge."