NORME DI DEONTOLOGIA PROFESSIONALE
(Approvate dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti)
Preambolo
L'esercizio della professione di dottore commercialista è attività
di scienza e di pubblica utilità.
Il titolo di dottore commercialista deve essere indicato per intero.
La fiducia è alla base dei rapporti professionali del dottore commercialista.
Il dottore commercialista deve comportarsi con buona fede, correttezza,
lealtà e sincerità.
Articolo 1 - Natura delle norme deontologiche
Il presente codice ha natura di regolamento interno all’Ordine
professionale dei Dottori commercialisti riconosciuto come ordinamento
autonomo capace di esercitare poteri normativi nei confronti dei
consigli degli ordini periferici. Sono regole di condotta caratterizzate
da un contenuto etico – sociale con valore precettivo. Il dottore
commercialista è tenuto ad osservarle nello svolgimento dell’attività
professionale.
Articolo 2– Ambito di applicazione
Le norme deontologiche si applicano a tutti i Dottori commercialisti
praticanti nella loro attività, nei rapporti fra di loro e nei rapporti
con terzi. Le norme sono applicabili anche ai praticanti.
SEZIONE A – PRINCIPI GENERALI
Articolo 3 – Indipendenza e obiettività
Il dottore commercialista non può, in alcun caso, rinunciare alla
sua libertà e indipendenza professionale.
Il dottore commercialista affida la sua reputazione alla propria
coscienza, obiettività, competenza ed etica professionale, con affrancazione
da asservimenti materiali, morali, politici ed ideologici, respingendo
ogni influenza esterna.
Non fa discriminazione di religione, razza, nazionalità, ideologia
politica, sesso e classe sociale.
Il dottore commercialista non deve incoraggiare azioni infondate
ed una inconsulta litigiosità.
Deve favorire, per quanto possibile, soluzioni equilibrate e transazioni
amichevoli.
Articolo 4 – Integrità
Il comportamento del dottore commercialista deve essere consono
alla dignità ed al decoro della professione anche al di fuori dell’esercizio
professionale.
Egli deve astenersi da qualsiasi azione che possa arrecare discredito
al prestigio della professione ed all’Ordine cui appartiene.
Il dottore commercialista deve adempiere regolarmente alle obbligazioni
assunte nei confronti di terzi, per non compromettere la fiducia
degli stessi nei confronti di chi esercita la professione.
Articolo 5 – Riservatezza
Il dottore commercialista, oltre a rispettare il segreto professionale,
osserva un atteggiamento di riserbo in relazione alle notizie apprese
nell’esercizio della professione od in via incidentale, anche se
queste riguardano la sfera personale del cliente o di coloro che
sono a lui legati da vincoli familiari ed economici.
Articolo 6 – Aggiornamento professionale
Il dottore commercialista ha il dovere del continuo aggiornamento
professionale.
Articolo 7 - Comportamento del collega italiano all’estero e
del collega estero in Italia
Nell’esercizio di attività professionali all’estero il dottore
commercialista è tenuto al rispetto delle norme deontologiche proprie
nonché di quelle applicabili all’attività professionale svolta all’estero,
se ed in quanto esistenti.
Così il professionista straniero che eserciti legittimamente attività
proprie del dottore commercialista in Italia dovrà rispettare le
norme deontologiche italiane.
Articolo 8– Rapporti con altri professionisti
Il dottore commercialista che esercita la professione insieme ad
altri professionisti, o che si avvale di esperti, non necessariamente
iscritti ad albi professionali, per l’esercizio di un incarico,
deve accertarsi che questi adottino comportamenti compatibili con
le norme deontologiche contenute nel presente codice.
Articolo 9 – Assicurazione rischi professionali
Il dottore commercialista deve porsi in condizione di poter risarcire
gli eventuali danni causati nell’esercizio della professione anche
mediante un’adeguata copertura assicurativa.
SEZIONE B – RAPPORTI ESTERNI
Cap. 1 – Rapporti con i colleghi
Articolo 10 – Cooperazione tra i colleghi
Il dottore commercialista deve comportarsi con i colleghi con correttezza,
considerazione, cortesia e cordialità. Costituiscono manifestazioni
di cortesia e di considerazione la puntualità, la tempestività e
la sollecitudine nei rapporti con i colleghi.
Il dottore commercialista non può usare espressioni sconvenienti
ed offensive nello svolgimento dell’attività professionale, nemmeno
per ritorsione nei confronti di comportamento scorretto di colleghi
o di terzi.
Il giovane dottore commercialista deve trattare con riguardo il
collega anziano, il quale, con suggerimenti e consigli, gli è di
guida e di esempio nell’esercizio della professione.
Il dottore commercialista deve astenersi dall’esprimere giudizi
o dall’avviare azioni suscettibili di nuocere alla reputazione dei
colleghi, senza fondato motivo.
Il dottore commercialista non può mettersi direttamente in contatto
con una parte che egli sappia essere assistita da un altro collega,
senza il consenso di quest’ultimo.
Il presente articolo si applica anche con riferimento ai rapporti
tra colleghi all’interno di uno studio associato, ed ai rapporti
tra colleghi che risolvono il contratto o l’accordo di associazione
professionale tra loro esistente.
Articolo 11 – Subentro ad un collega
Il dottore commercialista, chiamato a sostituire un collega nello
svolgimento di un incarico professionale, deve osservare procedure
e formalità corrette e comportarsi con lealtà.
Salvo impedimenti particolari, casi di urgenza, di forza maggiore
o altre gravi ragioni, il dottore commercialista deve rispettare
le seguenti disposizioni.
Prima di accettare l’incarico, il dottore commercialista deve:
a) accertarsi che il cliente abbia informato il collega della richiesta
di sostituzione;
b) accertarsi che la sostituzione non sia richiesta dal cliente
per sottrarsi al rispetto della legge, alla corretta esecuzione
dell’incarico imposta dal precedente collega o al riconoscimento
delle sue legittime competenze professionali;
c) invitare il cliente a pagare le competenze dovute al precedente
collega, salvo, che il loro ammontare sia stato debitamente contestato.
Il dottore commercialista che venga sostituito da altro collega
deve prestare al subentrante piena collaborazione e adoperarsi affinché
il subentro avvenga senza pregiudizio per il cliente.
Il dottore commercialista deve declinare l’incarico se il cliente
vieta al collega che lo ha preceduto di fornirgli tutti gli atti
e le informazioni necessarie per la corretta esecuzione del mandato.
In caso di decesso di un collega, il dottore commercialista, chiamato
a sostituirlo nella temporanea gestione dello studio dal Presidente
del Consiglio dell’Ordine di appartenenza, ha l’obbligo di accettare
l’incarico, salvo giustificato impedimento.
Il successore deve agire con particolare diligenza, avendo riguardo
agli interessi degli eredi, dei clienti e dei collaboratori del
collega deceduto.
In presenza di pratiche iniziate dal collega deceduto e continuate
dal successore, la liquidazione dei rispettivi compensi spettanti
ai due dottori commercialisti avviene, nei casi dubbi o in quelli
di rilevante interesse economico, previo parere del Consiglio dell’Ordine.
In caso di sospensione, o di altro temporaneo impedimento di un
dottore commercialista, il collega chiamato a sostituirlo cura la
gestione dello studio del sospeso o impedito con particolare diligenza
e si adopera a conservarne le caratteristiche.
Il sostituto non può accettare incarichi da clienti del collega
sostituito prima che sia decorso un ragionevole periodo di tempo
dalla conclusione della sostituzione, salvo il caso di cessazione
dell’attività del collega sostituito.
Al presente articolo si applica l’ultimo comma dell’articolo precedente.
Articolo 12 – Assistenza allo stesso cliente
Se il cliente chiede al dottore commercialista di prestare la propria
opera per un incarico già affidato ad altro collega, dichiarando
di voler essere assistito da entrambi, il nuovo interpellato non
può accettare l’incarico se non gli consta il consenso del collega.
I dottori commercialisti che assistono uno stesso cliente devono
stabilire tra loro rapporti di cordiale collaborazione nell’ambito
dei rispettivi compiti. Essi devono tenersi reciprocamente informati
sull’attività svolta e da svolgere e a tal fine si consultano per
definire il comune comportamento.
Il dottore commercialista, constatate nel comportamento del collega
manifestazioni di condotta professionale gravemente scorretta, informa
immediatamente il Consiglio dell’Ordine.
Nello svolgimento del comune incarico ogni dottore commercialista
deve evitare, di regola, di stabilire contatti diretti con il cliente
senza preventiva intesa con i colleghi.
Deve, in ogni caso, astenersi da iniziative o comportamenti tendenti
ad attirare il cliente nella propria esclusiva sfera.
Il dottore commercialista che assista, con mandato limitato ad
una sola pratica, un cliente indirizzatogli da un collega, deve
cessare il rapporto professionale con il cliente dopo aver esaurito
l’incarico.
Articolo 13 – Assistenza a clienti aventi interessi
diversi
Il dottore commercialista deve comportarsi, nei confronti del collega
di controparte, secondo i principi e le regole generali di colleganza,
curando, con particolare attenzione, che non abbiano a crearsi motivi
di contrasto personale.
Il dottore commercialista, non esprime apprezzamenti o giudizi
critici sull’operato del collega, ed usa la massima moderazione
quando insorgono contrasti di opinione sulle modalità tecniche di
svolgimento della pratica.
Si applica il disposto del terzo comma dell’articolo 12.
Articolo 14 – Corrispondenza tra colleghi
Il dottore commercialista non può divulgare scritti o informazioni
riservati, ricevuti, anche occasionalmente, da un collega o da altri
professionisti.
Non può essere divulgata o registrata una conversazione, senza
il consenso del collega o, se si tratta di conferenze, senza il
consenso di tutti i partecipanti. In caso di comunicazioni a distanza
deve essere resa nota agli interlocutori l’eventuale partecipazione
di terzi.
Articolo 15 – Rapporti con la controparte
La tutela dei giusti interessi del cliente non può mai condurre
a comportamenti che non siano improntati a correttezza e lealtà.
Il dottore commercialista, in particolare, non trae profitto dall’eventuale
impedimento del collega di controparte; né si giova di informazioni
confidenziali o di scritti di carattere riservato che lo stesso
gli abbia fornito.
Egli si astiene inoltre, dal trattare direttamente con la parte
avversa, se non in presenza o con il consenso del collega.
Cap. 2 – Rapporti con i clienti
Articolo 16 – Accettazione dell’incarico
Il dottore commercialista deve far conoscere tempestivamente al
cliente la sua decisione di accettare o meno l’incarico.
Il dottore commercialista deve adoperarsi, quando è possibile,
affinché il mandato sia conferito per iscritto onde precisarne limiti
e contenuti, anche allo scopo di definire l’ambito delle proprie
responsabilità.
È comunque opportuno che il dottore commercialista, il quale abbia
ricevuto un mandato verbale, ne dia conferma scritta al cliente.
Il dottore commercialista che accetta un incarico deve assicurare
la richiesta specifica competenza ed anche un’adeguata organizzazione
dello studio.
Articolo 17 – Esecuzione dell’incarico
Il dottore commercialista deve usare la diligenza e la perizia
richieste dalle norme che regolano il rapporto professionale nel
luogo e nel tempo in cui esso è svolto.
Il dottore commercialista deve, tempestivamente, illustrare al
cliente, con semplicità e chiarezza gli elementi essenziali e gli
eventuali rischi connessi alla pratica affidatagli.
Egli deve inoltre, nel corso del mandato, ragguagliare tempestivamente
il cliente sugli avvenimenti essenziali.
Il dottore commercialista deve anteporre gli interessi del cliente
a quelli personali.
L’applicazione di tale principio non può, in alcun caso, incidere
sulla dignità e sul decoro del professionista e limitare il diritto
al suo compenso.
Il dottore commercialista non deve esorbitare, salvo i casi di
urgente necessità, dai limiti dell’incarico conferitogli.
Egli deve, tuttavia, con prudenza assumere le iniziative e svolgere
tutte le attività confacenti con lo scopo concordato con il cliente.
Il dottore commercialista non deve assumere interessi personali
o cointeressenze di natura economico – professionale.
Articolo 18 – Cessazione dell’incarico
Il dottore commercialista non deve proseguire l’incarico qualora
sopravvengano circostanze o vincoli che possano influenzare la sua
libertà di giudizio ovvero condizionare il suo operato.
Il dottore commercialista non deve proseguire l’incarico se la
condotta o le richieste del cliente, o altri gravi motivi, ne impediscono
il corretto svolgimento.
Il dottore commercialista che non sia in grado di proseguire l’incarico
con specifica competenza, per sopravvenute modificazioni alla natura
e difficoltà della pratica, deve informare il cliente e chiedere,
a secondo dei casi, di essere sostituito o affiancato da altro professionista.
Nel caso di cessazione dell’incarico il dottore commercialista
deve avvertire il cliente tempestivamente, soprattutto se l’incarico
deve essere proseguito da altro professionista.
Il dottore commercialista è tenuto alla rigorosa osservanza degli
articoli. 2235 e 2237 del codice civile e dell’Articolo 49 dell’Ordinamento
professionale;
Articolo 19 – Fondi dei clienti, garanzie e prestiti
Il dottore commercialista non deve impegnarsi patrimonialmente
o fornire garanzie al cliente o per conto di questi.
Il dottore commercialista che detiene somme del cliente o per conto
di esso deve operare con la massima diligenza ed applicare, con
rigore, i principi della buona amministrazione e della corretta
contabilità.
Articolo 20 – Tariffa professionale e qualità della prestazione
La tariffa professionale e le altre norme in materia di compensi
sono garanzia della qualità della prestazione che deve essere comunque
mantenuta anche in caso di deroga ai minimi tariffari.
Cap. 3 – Rapporti con gli enti istituzionali di categoria
Articolo 21 – Elettorato attivo
Il dottore commercialista partecipa,di regola, alle assemblee elettive
così come alle altre assemblee istituzionali.
Ciascun iscritto potrà svolgere attività di promozione elettorale
nei confronti di candidati a cariche elettive, diffondendo programmi
e notizie relative alle loro attività, non solo professionali. Potrà
indicare le differenze tra il programma di un candidato e quelli
di altri colleghi che si candidino per la medesima carica. Nell’esprimere
critiche o proposte inerenti alla carica l’iscritto dovrà comunque
astenersi da considerazioni irriguardose nei confronti dei candidati.
Articolo 22 – Elettorato passivo
Il dottore commercialista che si candida per una carica istituzionale
elettiva può informarne i colleghi anche diffondendo programmi e
notizie riguardanti la sua attività non soltanto professionale,
purché nei limiti consentiti dalle norme di deontologia. Potrà indicare
le differenze tra il proprio programma e quelli di altri colleghi
che si candidino per la medesima carica. Nell’esprimere critiche
o proposte inerenti alla carica dovrà comunque astenersi da considerazioni
irriguardose nei confronti di altri candidati.
Articolo 23 - Incarichi istituzionali
Il dottore commercialista che ricopre incarichi istituzionali in
base all'ordinamento professionale a livello locale o nazionale:
- opera con spirito di servizio nei confronti dell'intera categoria
per la valorizzazione della professione, nell'interesse del pubblico
e degli iscritti tutelando la pari dignità e pari opportunità a
ciascun iscritto;
- promuove le iniziative volte a realizzare aggregazioni e associazioni
professionali, allo scopo di favorire la formazione, la specializzazione
degli iscritti e il miglioramento delle prestazioni professionali;
- favorisce, nel rispetto nelle norme dell'ordinamento l’evoluzione
e lo sviluppo del senso di identità e di appartenenza alla categoria;
- si astiene dall'accettare incarichi professionali nel caso in
cui venga richiesta all'ordine l'indicazione di singoli nominativi
per lo svolgimento degli stessi;
- promuove e favorisce la partecipazione di tutti gli iscritti
alla vita dell’ordine, anche al fine di assicurare il ricambio negli
organi di governo della professione, locali e nazionali, per i quali
è raccomandato un adeguato rinnovamento.
Il dottore commercialista che ricopre incarichi di rappresentanza
della categoria professionale, è opportuno che si astenga dall’esercizio
di tale funzione per il periodo in cui intenda partecipare a competizioni
elettorali che comportino particolare visibilità.
Articolo 24 – Rapporti con gli Ordini locali e il Consiglio Nazionale
Fatto salvo il diritto di critica ciascun iscritto deve comportarsi,
nei confronti degli organismi della professione, con rispetto e
considerazione. Dovrà rendersi disponibile nei limiti delle sue
possibilità per eventuali richieste di collaborazione e partecipare
attivamente alla vita dell’Ordine.
Articolo 25 – Rapporti con la Cassa Nazionale di previdenza
Il dottore commercialista deve partecipare nei limiti del possibile
alle elezioni dei delegati alla Cassa Nazionale di Previdenza e
deve corrispondere regolarmente e tempestivamente i contributi dovuti.
Cap. 4 – Altri rapporti
Articolo 26 – Rapporti con i pubblici uffici
Nei rapporti con i magistrati, i membri delle commissioni tributarie
e i funzionari della pubblica amministrazione il dottore commercialista
si comporta con rispetto delle pubbliche funzioni, senza assumere
atteggiamenti in contrasto con la propria dignità professionale.
Il dottore commercialista che sia in rapporti di parentela o amicizia
o familiarità con i soggetti di cui al primo comma non deve utilizzare
né sottolineare né vantare tale circostanza al fine di avvantaggiare
l’esercizio della sua attività professionale.
Articolo 27 – Rapporti con la stampa
Nei rapporti con la stampa e con gli altri mezzi di informazione
il dottore commercialista, specie in occasione di interventi professionali
in casi di grande risonanza, deve usare cautela per rispetto all’obbligo
di riservatezza nei confronti del cliente e all’osservanza
delle disposizioni dell’Articolo 33.
Articolo 28 - Rapporti con altre professioni
Il dottore commercialista, qualora nell’esercizio della professione
abbia rapporti con iscritti ad altri albi professionali, deve attenersi
al principio del reciproco rispetto e della salvaguardia delle specifiche
competenze.
Cap. 5 – Concorrenza
Articolo 29 – Utilizzo di cariche pubbliche
Il dottore commercialista non deve avvalersi di cariche politiche
o pubbliche in modo tale da far fondatamente ritenere che, per effetto
di esse, egli possa conseguire vantaggi professionali per sé od
altri.
Articolo 30 –Esercizio abusivo dell’attività professionale
È vietato al dottore commercialista favorire l’esercizio abusivo
della professione.
Articolo 31 – Divieto di intermediazione
È vietata l’intermediazione che possa pregiudicare l’indipendenza
e l’obiettività.
Articolo 32 – Informazione e pubblicità informativa
È consentita l’informazione a terzi - anche tramite stampa,
reti telematiche e mezzi simili - sulla struttura dello studio e
sulla sua composizione, sull’attività professionale che viene svolta,
su particolari rami di attività, su colleghi che abbiano in precedenza
fatto parte dello studio – anche inserendone il nome nella denominazione
dello stesso – dopo aver ottenuto il consenso di questi, se ha cessato
l’attività professionale, o degli eredi. Non possono essere evidenziati
propri risultati professionali o citati nominativi di clienti. Non
possono essere usati titoli accademici o professionali non riferiti
alle attività oggetto della professione.
Sono consentite l’organizzazione e la partecipazione a seminari
e convegni, nonché la pubblicazione di scritti e la partecipazione
a rubriche su materie professionali.
La comunicazione di informazioni tecniche può essere liberamente
attuata nei riguardi della propria clientela e di terzi che ne facciano
richiesta.
Le attività di cui sopra e l’utilizzo dei mezzi di diffusione devono
ispirarsi alla estrema moderazione, buon gusto e rispetto della
dignità e del decoro della professione, non devono essere equivoci
o fuorvianti, ingannevoli o elogiativi. Non sono consentite forme
di pubblicità comparativa, né forme di pubblicità diverse da quelle
descritte nei commi precedenti.
È fatto obbligo di comunicare all’ordine di appartenenza
l’inizio di qualsiasi attività informativa per via telematica finalizzata
ad una diffusione dell’immagine o dei servizi dello studio professionale
nei confronti del pubblico.
In caso di dubbi sull’applicazione del presente articolo è raccomandata
la preventiva consultazione dell’apposita Commissione consultiva
che gli Ordini avranno cura di costituire.
SEZIONE C – RAPPORTI INTERNI
Cap. 1 – Rapporti con collaboratori e dipendenti
Articolo 33 – Rapporti con collaboratori e dipendenti
I rapporti con i collaboratori devono essere improntati al reciproco
rispetto e coordinati in modo tale da consentire il miglior svolgimento
dell’attività professionale.
In particolare il dottore commercialista deve evitare di fruire
della collaborazione di terzi che esercitano abusivamente la professione
e non deve distogliere con mezzi sleali i collaboratori altrui.
Articolo 34 – Remunerazione dei dipendenti
Nei rapporti con i dipendenti il dottore commercialista è tenuto
a rispettare le norme dei contratti collettivi per gli studi professionali
sia per quanto attiene alla retribuzione sia per quanto attiene
alle qualifiche previste.
Articolo 35 – Rispetto della riservatezza
Il dottore commercialista deve vigilare che i collaboratori e i
dipendenti siano a conoscenza e rispettino gli obblighi del segreto
e della riservatezza professionale, che anch’essi sono tenuti ad
osservare.
Articolo 36 – Collaboratori di altri titolari
Nell’ipotesi di collaborazione con soggetti provenienti da altri
studi il dottore commercialista deve attenersi a principi di lealtà
e correttezza con i colleghi titolari di tali altri studi.
Cap. 2 – Rapporti con i praticanti
Articolo 37 – Doveri del professionista
Il dottore commercialista ha il dovere di favorire lo sviluppo
della professione accogliendo, nei limiti delle proprie esigenze
operative, chi chieda, direttamente o attraverso l’ordine locale,
di poter svolgere il tirocinio professionale, ovvero adoperandosi
perché tale possibilità si realizzi presso altri colleghi.
Il dottore commercialista deve consentire a chi svolge il tirocinio
presso il suo studio l’apprendimento dell’etica, oltreché della
tecnica e della pratica professionale riferita ai campi di attività
dello studio anche, in quanto possibile, ammettendolo come uditore
nella trattazione delle pratiche con il cliente e i terzi. Non è
consentito affidare a chi svolge tirocinio professionale solo compiti
meramente esecutivi.
Il dottore commercialista deve gestire i rapporti con chi svolge
il tirocinio presso il suo studio nella massima chiarezza con riferimento
ai compiti, ai ruoli, agli elementi retributivi di cui al successivo
articolo 39 ed in genere a tutte le condizioni alle quali le due
parti si devono
attenere durante e dopo lo svolgimento del tirocinio. È
opportuno che il rapporto sia disciplinato per iscritto.
Il dottore commercialista deve consegnare al praticante all’inizio
del periodo di tirocinio una copia del codice deontologico pubblicato
dal Consiglio Nazionale.
Il dottore commercialista deve vigilare che il praticante sia a
conoscenza e rispetti gli obblighi del segreto e della riservatezza
professionale, che anch’esso è tenuto ad osservare.
Articolo 38 – Obblighi del praticante
Il praticante deve astenersi, con il massimo scrupolo, dal tentativo
di acquisire clienti per il futuro attingendoli dalla clientela
dello studio presso il quale svolge il tirocinio. Al termine del
tirocinio non potrà appropriarsi di procedure e modulistica propria
dello studio, né potrà, per un ragionevole periodo di tempo successivo
alla cessazione del rapporto di tirocinio, accettare incarichi da
clienti conosciuti presso lo studio durante il tirocinio stesso,
senza l’esplicito consenso del titolare.
Il praticante non potrà usare carta da lettere o biglietti da visita
intestati dai quali risulti come collaboratore dello studio presso
il quale svolge il tirocinio senza l’esplicito consenso del titolare.
Il praticante è tenuto a rispettare tutte le regole deontologiche
proprie del dottore commercialista.
Articolo 39 Trattamento economico e durata del praticantato
Il rapporto di praticantato - considerato come periodo di apprendimento
– è per sua natura gratuito. Tuttavia, il dottore commercialista
non mancherà di riconoscere al praticante un compenso proporzionato
all’apporto di collaborazione ricevuto.
Il praticantato finalizzato al sostenimento dell’Esame di Stato
non dovrebbe protrarsi oltre il periodo mediamente necessario in
relazione alle previsioni di legge e ai tempi tecnici inerenti il
calendario della sessione d’esame.
Trascorso tale periodo il rapporto di collaborazione, potendo comportare
una diversa configurazione giuridica, sarà regolato dalla libera
determinazione delle parti, così come ogni rapporto di collaborazione
con praticanti che abbiano già sostenuto l’Esame di Stato con esito
favorevole.
Cap. 3 – Disposizioni transitorie
Articolo 40 – Entrata in vigore
Le norme di deontologia professionale che precedono entrano in
vigore nel novantesimo giorno successivo alla data della delibera
di adozione del presente testo del codice da parte del Consiglio
Nazionale Dottori commercialisti. Le norme deontologiche precedentemente
approvate, con delibera del 10 febbraio 1987, sono abrogate a partire
dalla stessa data.
Le norme di cui al presente codice estendono la propria efficacia
anche ai fatti deontologicamente sanzionabili commessi prima della
loro entrata in vigore se l’applicazione delle stesse risulta essere
più favorevole al trasgressore semprechè la pena disciplinare non
sia stata irrogata con provvedimento irrevocabile del Consiglio
Nazionale.
Interpretazione articolo 32 del codice deontologico relativo
alla pubblicità
Premessa
La commissione del CN per la pubblicità informativa si è riunita
il giorno 6 marzo 2001 per verificare l’esigenza di proporre criteri
di dettaglio ai fini dell’interpretazione dell’articolo 32 del codice
deontologico citato in nota. L’orientamento di fondo è stato quello
di limitare l’intervento regolamentare da parte del CN, nei confronti
degli Ordini locali, al minimo indispensabile tenuto conto della
forte concorrenza che la categoria dei dottori commercialisti subisce
da altre categorie professionali e dalle grandi società di consulenza
estere presenti oggi in Italia. Si è dunque predisposto il seguente
documento nel quale sono schematizzati i vari aspetti concernenti
la pubblicità e i criteri da applicare, pur mantenendo un certo
margine di discrezionalità in sede interpretativa.
L’articolo 32 del nuovo codice di deontologia (delibera 31.1.01)
delinea la disciplina in materia di informazione e pubblicità professionale
individuando i mezzi attraverso i quali attuare la diffusione delle
informazioni, il contenuto oggettivo e le modalità dell’informativa
professionale. L’esigenza di consentire ai professionisti il ricorso
alla diffusione di informazioni e quindi un possibile confronto
con altri soggetti che forniscono informazioni e pubblicità senza
alcun vincolo, richiede il richiamo di un principio generale - di
ispirarsi alla moderazione e al buon gusto - che comunque e sempre
sarà l’ultimo metro per la valutazione deontologica del messaggio
informativo.
Ai fini dell’applicazione concreta dell’articolo 32 e in via interpretativa
si precisa quanto segue:
In linea di principio si conferma che l’informazione a terzi è
consentita. La diffusione di informazioni non va assimilata alla
pubblicità commerciale pur agendo entrambi sulla volontà o la disponibilità
del terzo a divenire utente della prestazione offerta. Saranno quindi
il tono, le modalità di presentazione, il contenuto e la frequenza
a distinguere il messaggio informativo dal messaggio pubblicitario,
e far sì che si risponda ad una esigenza conoscitiva da parte del
potenziale cliente.
Mezzi di diffusione
Tutti i mezzi di diffusione sono consentiti, compresi televisione
o radio, salvo quelli che per la natura del mezzo o la modalità
in cui viene diffuso offendano la dignità ed il decoro della professione,
assimilando il servizio professionale a prodotti e servizi di carattere
puramente commerciale, direttamente impiegati per la pubblicità,
come ad esempio:
- cartelloni pubblicitari;
- manifesti
- attività di volantinaggio;
- invio di messaggi per mezzo fax, posta o posta elettronica ad
una massa indistinta di soggetti;
- diffusione amplificata con mezzi mobili;
- telefonate di presentazione;
- visite dirette.
È comunque consentito l’impiego di mezzi dai quali risultano
elementi oggettivi relativi alla persona e che indirettamente assolvono
ad funzione pubblicitaria:
- carta intestata;
- locandine/inviti a seminari/conferenze/convegni/congressi
- curricula
- le pagine del sito Internet;
- il nome di dominio Internet
A tal fine si precisa che la valutazione del messaggio stesso va
integrata con la raccomandazione di rispettare la sfera privata,
psicologica e fisica, dei soggetti destinatari dell’informazione,
considerando, appunto, che alcune forme pubblicitarie, pur consistendo
in un testo semplice e in linea con quanto sopra precisato, possono
risultare invasive per la modalità di invio, frequente ed insistente,
quindi anche se non lette.
Contenuto oggettivo:
Come precisato nel primo comma dell’articolo 32 il contenuto oggettivo
del messaggio è strettamente connesso alla funzione informativa
dello stesso. Sono così specificabili:
- la struttura dello studio e compagine degli associati;
- l’attività professionale svolta dall’iscritto, specificando
funzioni e ruoli ricoperti
- i rami particolari di attività professionale;
- i colleghi che nel passato hanno fatto parte dello studio previo
il consenso degli eredi in caso di decesso, o del collega stesso
nell’ipotesi di cessazione dell’attività professionale;
- le cariche istituzionali
- le cariche sociali
In particolare:
- nei curricula possono essere menzionate le cariche sociali che
risultano dal registro delle imprese e le cariche istituzionali
ricoperte all’interno e all’esterno della categoria;
- nelle locandine di seminari e convegni possono essere menzionati
i titoli professionali, le cariche ricoperte a livello istituzionale
e l’appartenenza allo studio proprio, o presso il quale si svolge
l’attività prevalente;
- nei mezzi di diffusione indiretti - carta intestata, home page
sito internet, locandine seminari - può essere apposto il segno
distintivo (la medaglia) del Consiglio nazionale o del Consiglio
dell’ordine di appartenenza;
- per i siti Internet la home page è assimilabile ad una carta
intestata o targa esterna, mentre le pagine successive alle quali
si accede eventualmente con codice identificativo potrebbero non
essere più rilevanti sotto profili pubblicitari ma trattati alla
stregua di una visita presso lo studio professionale di un cliente
interessato o già acquisito;
- il nome di dominio Internet prescelto dovrà essere oggetto di
separata valutazione sia sotto il profilo della coerenza con i
contenuti del sito sia i profili relativa alla disciplina dei
segni distintivi.
In tutti i mezzi di diffusione non possono essere menzionati:
- i nominativi dei clienti;
- le tariffe applicate
- i titoli accademici o professionali non connessi all’esercizio
dell’attività oggetto della professione, non strumentali allo
svolgimento dell’attività professionale o comunque evidenziati
in maniera equivoca.
Oltre alla diffusione di messaggi è consentito l’invio di circolari
tecniche a soggetti identificati:
- clienti acquisiti;
- terzi che ne facciano esplicita richiesta;
Non si pongono problemi interpretativi in relazione al secondo
comma secondo il quale è consentita l’organizzazione e la partecipazione
a seminari e convegni, nonché la pubblicazione di scritti e la partecipazione
a rubriche su materie professionali.
Modalità – tono dell’informativa resa
L’informativa professionale non deve trascendere dalla funzione
informativa per sembrare messaggio di pubblicità commerciale. Si
è pertanto previsto che le attività e i mezzi di diffusione:
- non devono essere equivoci o fuorvianti;
- non devono essere ingannevoli;
- non devono essere comparativi;
- non devono essere elogiativi;
Con riferimento alla diffusione dei messaggi per via informatica,
oltre alla comunicazione all’ordine di appartenenza, di cui al penultimo
comma dell’articolo 32, si raccomanda un elevato grado di trasparenza
delle informazioni fornite sul sito, relativamente alle modalità
e requisiti per la erogazione del servizio professionale.
In sede di valutazione della corrispondenza del messaggio formulato
alle indicazioni sopra elencate, il mezzo, il contenuto e le modalità
concrete vanno considerate nel loro insieme anche in relazione a
comportamenti antecedenti o successivi alla diffusione del messaggio
stesso.
Gli Ordini locali sono invitati a fornire al Consiglio Nazionale
i dati relativi all’avvenuta costituzione di commissioni, per la
pubblicità, a livello locali e ad eventuali casi risolti in relazione
al tema della pubblicità informativa al fine di disporre di un quadro
nazionale.
Composizione della commissione nazionale per la valutazione dei
messaggi pubblicitari:
Prof. Vincenzo Caianiello - Presidente
dott. Francesco Serao - Componente
dott. Luigi Martino – Componente
dott. Mario Alberto Galeotti Flori - Componente
dott. Giovanni Malta - Componente
dott. Edoardo Merlino - Componente
dott. Carlo Pasteris - Componente
Avv. Remo Danovi - Componente
dott. Noemi di Segni – Ricercatore assegnato
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