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Libera circolazione delle persone, dei servizi e dei capitali
Legislazione Comunitaria in vigore

TITOLO III

Libera circolazione delle persone, dei servizi e dei capitali

 

CAPO 1

 

I LAVORATORI

Articolo 48

1. La libera circolazione dei lavoratori all'interno della Comunità ¨ assicurata al più ´ardi al termine del periodo transitorio.

2. Essa implica l'abolizione di qualsiasi discriminazione, fondata sulla nazionalitଠtra i lavoratori degli Stati membri, per quanto riguarda l'impiego, la retribuzione e le altre condizioni di lavoro.

3. Fatte salve le limitazioni giustificate da motivi di ordine pubblico, pubblica sicurezza e sanità °ubblica, essa importa il diritto:

  1. di rispondere a offerte di lavoro effettive,
  2. di spostarsi liberamente a tal fine nel territorio degli Stati membri,
  3. di prendere dimora in uno degli Stati membri al fine di svolgervi un'attività ¤i lavoro, conformemente alle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative che disciplinano l'occupazione dei lavoratori nazionali,
  4. di rimanere, a condizioni che costituiranno l'oggetto di regolamenti di applicazione stabiliti dalla Commissione, sul territorio di uno Stato membro, dopo aver occupato un impiego.

4. Le disposizioni del presente articolo non sono applicabili agli impieghi nella pubblica amministrazione.

Articolo 49

Fin dall'entrata in vigore del presente trattato, il Consiglio, deliberando in conformità ¤ella procedura di cui all'articolo 189 B e previa consultazione del Comitato economico e sociale stabilisce, mediante direttive o regolamenti, le misure necessarie per attuare progressivamente la libera circolazione dei lavaratori, quale è ¤efinita dall'articolo 48, in particolare (*):


(*) Prima frase così ­modificata dall'articolo G, punto 10, del TUE.


  1. assicurando una stretta collaborazione tra le amministrazioni nazionali del lavoro,
  2. eliminando, in base a un piano progressivo, quelle procedure e pratiche amministrative, come anche i termini per l'accesso agli impieghi disponibili, contemplati dalla legislazione interna ovvero da accordi conclusi in precedenza tra gli Stati membri, il cui mantenimento sarebbe d'ostacolo alla liberalizzazione dei movimenti dei lavoratori,
  3. abolendo, in base a un piano progressivo, tutti i termini e le altre restrizioni previste dalle legislazioni interne ovvero da accordi conclusi in precedenza tra gli Stati membri, che impongano ai lavoratori degli altri Stati membri, in ordine alla libera scelta di un lavoro, condizioni diverse da quelle stabilite per i lavoratori nazionali,
  4. istituendo meccanismi idonei a mettere in contatto le offerte e le domande di lavoro e a facilitarne l'equilibrio a condizioni che evitino di compromettere gravemente il tenore di vita e il livello dell'occupazione nelle diverse regioni e industrie.

Articolo 50

Gli Stati membri favoriscono, nel quadro di un programma comune, gli scambi di giovani lavoratori.

Articolo 51

Il Consiglio, con deliberazione unanime su proposta della Commissione, adotta in materia di sicurezza sociale le misure necessarie per l'instaurazione della libera circolazione dei lavoratori, attuando in particolare un sistema che consenta di assicurare ai lavoratori migranti e ai loro aventi diritto:

  1. il cumulo di tutti i periodi presi in considerazione dalle varie legislazioni nazionali, sia per il sorgere e la conservazione del diritto alle prestazioni sia per il calcolo di queste,
  2. il pagamento delle prestazioni alle persone residenti nei territori degli Stati membri.

 

CAPO 2

 

IL DIRITTO DI STABILIMENTO

Articolo 52

Nel quadro delle disposizioni che seguono, le restrizioni alla libertà ¤i stabilimento dei cittadini di uno Stato membro nel territorio di un altro Stato membro vengono gradatamente soppresse durante il periodo transitorio. Tale graduale soppressione si estende altresì ¡lle restrizioni relative all'apertura di agenzie, succursali o filiali, da parte dei cittadini di uno Stato membro stabiliti sul territorio di uno Stato membro.

La libertà ¤i stabilimento importa l'accesso alle attività ®on salariate e al loro esercizio, nonché ¬a costituzione e la gestione di imprese e in particolare di societÍŠ ai sensi dell'articolo 58, secondo comma, alle condizioni definite dalla legislazione del paese di stabilimento nei confronti dei propri cittadini, fatte salve le disposizioni del

relativo ai capitali.

Articolo 53

Gli Stati membri non introducono nuove restrizioni allo stabilimento nel loro territorio dei cittadini degli altri Stati membri, fatte salve le disposizioni contemplate dal presente trattato.

Articolo 54

1. Entro la fine della prima tappa, il Consiglio stabilisce all'unanimitଠsu proposta della Commissione e previa consultazione del Comitato economico e sociale e del Parlamento europeo, un programma generale per la soppressione delle restrizioni alla libertࠤi stabilimento esistenti all'interno della Comunit஠La Commissione sottopone tale proposta al Consiglio nel corso del primo biennio della prima tappa.

Il programma fissa, per le singole categorie di attivitଠle condizioni generali per l'attuazione della libertࠤi stabilimento e in particolare le tappe di tale attuazione.

2. Per realizzare il programma generale ovvero, in mancanza di tale programma, per portare a compimento una tappa dell'attuazione della libertࠤi stabilimento in una determinata attivitଠil Consiglio, in conformitࠤella procedura di cui all'articolo 189 B e previa consultazione del Comitato economico e sociale, delibera mediante direttive (*).


(*) Paragrafo 2 così ­modificato dall'articolo G, punto 11, del TUE.


3. Il Consiglio e la Commissione esercitano le funzioni loro attribuite in virtù ¤elle disposizioni che precedono, in particolare:

  1. trattando, in generale, con precedenza le attività °er le quali la libertà ¤i stabilimento costitiusce un contributo particolarmente utile all'incremento della produzione e degli scambi,
  2. assicurando una stretta collaborazione tra le amministrazioni nazionali competenti al fine di conoscere le situazioni particolari all'interno della Comunità ¤elle diverse attività ©nteressate,
  3. sopprimendo quelle procedure e pratiche amministrative contemplate dalla legislazione interna ovvero da accordi precedentemente conclusi tra gli Stati membri, il cui mentenimento sarebbe di ostacolo alla libertà ¤i stabilimento,
  4. vigilando a che i lavoratori salariati di uno degli Stati membri, occupati nel territorio di un altro Stato membro, possano quivi rimanere per intraprendere un'attivitÍŠ non salariata, quando soddisfino alle condizioni che sarebbero loro richieste se entrassero in quello Stato nel momento in cui desiderano accedere all'attività ¤i cui trattasi,
  5. rendendo possibile l'acquisto e lo sfruttamento di proprietà ¦ondiarie situate nel territorio di uno Stato membro da parte di un cittadino di un altro Stato membro, sempreché ®on siano lesi i principi stabiliti dall'articolo 39, paragrafo 2,
  6. applicando la graduale soppressione delle restrizioni relative alla libertà ¤i stabilimento in ogni ramo di attività £onsiderato, da una parte alle condizioni per l'apertura di agenzie, succursali o filiali sul territorio di uno Stato membro e dall'altra alle condizioni di ammissione del personale della sede principale negli organi di gestione o di controllo di queste ultime,
  7. coordinando, nella necessaria misura e al fine di renderle equivalenti, le garanzie che sono richieste, negli Stati membri, alle società ¡ mente dell'articolo 58, secondo comma, per proteggere gli interessi tanto dei soci come dei terzi,
  8. accertandosi che le condizioni di stabilimento non vengano alterate mediante aiuti concessi dagli Stati membri.

Articolo 55

Sono escluse dall'applicazione delle disposizioni del presente capo, per quanto riguarda lo Stato membro interessato, le attività £he in tale Stato partecipino, sia pure occasionalmente, all'esercizio dei pubblici poteri.

Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, può escludere talune attività ¤all'applicazione delle disposizioni del presente capo.

Articolo 56

1. Le prescrizioni del presente capo e le misure adottate in virtù ¤i queste ultime lasciano impregiudicata l'applicabilità ¤elle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative che prevedano un regime particolare per i cittadini stranieri e che siano giustificate da motivi d'ordine pubblico, di pubblica sicurezza e di sanità °ubblica.

2. Prima dello scadere del periodo transitorio, il Consiglio, deliberando all'unanimità ³u proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo, stabilisce direttive per il coordinamento delle suddette disposizioni legislative, regolamentari e amministrative. Tuttavia, dopo la fine della seconda tappa, il Consiglio, deliberando in conformità ¤ella procedura di cui all'articolo 189 B, stabilisce le direttive per il coordinamento delle disposizioni che, in ogni Stato membro, rientrano nel campo regolamentare o amministrativo (*).


(*) Paragrafo 2 così ­odificato dall'articolo G, punto 12, del TUE.


Articolo 57 (**)
 

(**) Così ­odificato dall'articolo G, punto 13, del TUE.


1. Al fine di agevolare l'accesso alle attività ®on salariate e l'esercizio di queste, il Consiglio, deliberando in conformità ¤ella procedura di cui all'articolo 189 B, stabilisce direttive intese al reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli.

2. In ordine alle stesse finalitଠil Consiglio stabilisce, prima della scadenza del periodo transitorio, le direttive intese al coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative all'accesso alle attivit࠮on salariate e all'esercizio di queste. Il Consiglio delibera all'unanimitଠsu proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo, per quelle direttive la cui esecuzione, in uno Stato membro almeno, comporti una modifica dei vigenti principi legislativi del regime delle professioni, per quanto riguarda la formazione e le condizioni di accesso delle persone fisiche. Negli altri casi il Consiglio delibera in conformitࠤella procedura di cui all'articolo 189 B.

3. Per quanto riguarda le professioni mediche, paramediche e farmaceutiche, la graduale soppressione delle restrizioni sarà ³ubordinata al coordinamento delle condizioni richieste per il loro esercizio nei singoli Stati membri.

Articolo 58

Le societࠣostituite conformemente alla legislazione di uno Stato membro e aventi la sede sociale, l'amministrazione centrale o il centro d'attivit࠰rinicipale all'interno della Comunitଠsono equiparate, ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente capo, alle persone fisiche aventi la cittadinanza degli Stati membri.

Per società ³i intendono le società ¤i diritto civile o di diritto commerciale, ivi comprese le società £ooperative, e le altre persone giuridiche contemplate dal diritto pubblico o privato, ad eccezione delle società £he non si prefiggono scopi di lucro.

 

CAPO 3

 

I SERVIZI

Articolo 59

Nel quadro delle disposizioni seguenti, le restrizioni alla libera prestazione dei servizi all'interno della Comunità ³ono gradatamente soppresse durante il periodo transitorio nei confronti dei cittadini degli Stati membri stabiliti in un paese della Comunità £he non sia quello del destinatario della prestazione.

Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, puòŠ estendere il beneficio delle disposizioni del presente capo ai prestatori di servizi, cittadini di un paese terzo e stabiliti all'interno della Comunit஼/p>

Articolo 60

Ai sensi del presente trattato, sono considerate come servizi le prestazioni fornite normalmente dietro retribuzione, in quanto nonsiano regolate dalle disposizioni relative alla libera circolazione delle merci, dei capitali e delle persone.

I servizi comprendono in particolare:

  1. attività ¤i carattere industriale,
  2. attività ¤i carattere commerciale,
  3. attività ¡rtigiane,
  4. attività ¤elle libere professioni.

Senza pregiudizio delle disposizioni del capo relativo al diritto di stabilimento, il prestatore può¬ per l'esecuzione della sua prestazione, esercitare, a titolo temporaneo, la sua attività ®el paese ove la prestazione è ¦ornita, alle stesse condizioni imposte dal paese stesso ai propri cittadini.

Articolo 61

1. La libera circolazione dei servizi, in materia di trasporti, è ²egolata dalle disposizioni del titolo relativo ai trasporti.

2. La liberalizzazione dei servizi delle banche e delle assicurazioni che sono vincolati a movimenti di capitale deve essere attuata in armonia con la liberalizzazione progressiva della circolazione dei capitali.

Articolo 62

Gli Stati membri non introducono nuove restrizioni alla libertà ¥ffettivamente raggiunta, per quanto riguarda la prestazione dei servizi, al momento dell'entrata in vigore del presente trattato, fatte salve le disposizioni di quest'ultimo.

Articolo 63

1. Entro la fine della prima tappa, il Consiglio stabilisce all'unanimitଠsu proposta della Commissione e previa consultazione del Comitato economico e sociale e del Parlamento europeo, un programma generale per la soppressione delle restrizioni esistenti all'interno della Comunit࠲elative alla libera prestazione dei servizi. La Commissione sottopone tale proposta al Consiglio nel corso del primo biennio della prima tappa.

Il programma fissa, per le singole categorie di servizi, le condizioni generali e le tappe della loro liberalizzazione.

2. Per attuare il programma generale ovvero, in mancanza di tale programma, per realizzare una tappa della liberalizzazione di un determinato servizio, il Consiglio, su proposta della Commissione e previa consultazione del Comitato economico e sociale e del Parlamento europeo, stabilisce direttive, deliberando all'unanimità ¦ino al termine della prima tappa e a maggioranza qualificata in seguito.

3. Nelle proposte e decisioni contemplate dai paragrafi 1 e 2 sono in generale considerati con priorità © servizi che intervengono in modo diretto nei costi di produzione, ovvero la cui liberalizzazione contribuisce a facilitare gli scambi di merci.

Articolo 64

Gli Stati membri si dichiarano disposti a procedere alla liberalizzazione dei servizi in misura superiore a quella obbligatoria in virtù ¤elle direttive stabilite in applicazione dell'articolo 63, paragrafo 2, quandociò ³ia loro consentito dalla situazione economica generale e dalla situazione del settore interessato.

La Commissione rivolge a tal fine raccomandazioni agli Stati membri interessati.

Articolo 65

Fino a quando non saranno soppresse le restrizioni alla libera prestazione dei servizi, ciascuno degli Stati membri le applica senza distinzione di nazionalità ¯ di residenza a tutti i prestatori di servizi contemplati dall'articolo 59, primo comma.

Articolo 66

Le disposizioni degli articoli da 55 a 58 inclusi sono applicabili alla materia regolata dal presente capo.

 

CAPO 4

 

CAPITALI E PAGAMENTI (*)

 


(*) Titolo modificato dall'articolo G, punto 14, del TUE.


Articolo 67

1. Gli Stati membri sopprimono gradatamente fra loro, durante il periodo transitorio e nella misura necessaria al buon funzionamento del mercato comune, le restrizioni ai movimenti dei capitali appartenenti a persone residenti negli Stati membri e parimenti le discriminazioni di trattamento fondate sulla nazionalità ¯ sulla residenza delle parti, o sul luogo del collocamento dei capitali.

2. I pagamenti correnti che concernono i movimenti di capitale fra gli Stati membri sono liberati da qualsiasi restrizione al più ´ardi entro la fine della prima tappa.

Articolo 68

1. Gli Stati membri accordano con la maggiore liberalità °ossibile, nelle materie contemplate dal presente capo, le autorizzazioni di cambio, nella misura in cui queste sono ancora necessarie dopo l'entrata in vigore del presente trattato.

2. Quando uno Stato membro applica ai movimenti dei capitali, liberalizzati in conformità ¡lle disposizioni del presente capo, la sua disciplina interna relativa al mercato dei capitali e al credito, deve agire in modo non discriminatorio.

3. I prestiti destinati a finanziare direttamente o indirettamente uno Stato membro o i suoi enti locali possono essere emessi o collocati negli altri Stati membri soltanto a condizione che gli Stati interessati si siano accordati in proposito. Tale disposizione lascia impregiudicata l'applicazione dell'articolo 22 del protocollo sullo statuto della Banca europea per gli investimenti.

Articolo 69

Il Consiglio, deliberando su proposta della Commissione che all'uopo consulta il comitato monetario di cui all'articolo 109 C, stabilisce, all'unanimità ®el corso delle due prime tappe e a maggioranza qualificata in seguito, le direttive necessarie alla progressiva attuazione delle disposizioni dell'articolo 67.

Articolo 70

1. Per quanto attiene ai movimenti di capitale fra gli Stati membri e i paesi terzi, la Commissione propone al Consiglio le misure intese al coordinamento progressivo delle politiche degli Stati membri in materia di cambio. A tal riguardo, il Consiglio stabilisce a maggioranza qualificata delle direttive, procurando di raggiungere il più ¡lto grado possibile di liberalizzazione. L'unanimità ¨ necessaria per le misure che costituiscono un regresso in materia di liberalizzazione dei movimenti di capitali.

2. Qualora l'azione intrapresa in applicazione del paragrafo precedente non consenta di eliminare le divergenze fra le regolamentazioni di cambio degli Stati membri e che tali divergenze inducano le persone residenti in uno degli Stati membri a servirsi delle facilitazioni di trasferimento all'interno della Comunitଠquali sono previste dall'articolo 67, allo scopo di eludere le norme regolamentari di uno degli Stati membri nei riguardi dei paesi terzi, questo Stato può¬ previa consultazione degli altri Stati membri e della Commissione, adottare le misure idonee per eliminare tali difficoltà® 

Se il Consiglio constata che tali misure restringono la libertà ¤ei movimenti dei capitali all'interno della Comunità ¯ltre quanto necessario ai fini del comma precedente, esso può ¤ecidere, a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, che lo Stato interessato deve modificare o sopprimere tali misure.

Articolo 71

Gli Stati membri procurano di non introdurre all'interno della Comunità ®uove restrizioni di cambio pregiudizievoli ai movimenti dei capitali ed ai pagamenti correnti relativi a tali movimenti e di non rendere più ²estrittive le regolamentazioni esistenti.

Essi si dichiarano disposti ad andare oltre il livello di liberalizzazione dei capitali previsto dagli articoli precedenti, nella misura in cui ciò ³ia loro consentito dalla situazione della loro bilancia dei pagamenti.

La Commissione, previa consultazione del comitato monetario, può ²ivolgere agli Stati membri raccomandazioni al riguardo.

Articolo 72

Gli Stati membri comunicano alla Commissione i movimenti di capitale, a destinazione e in provenienza dai paesi terzi, di cui sono a conoscenza. La Commissione può ²ivolgere agli Stati membri i pareri che essa giudica opportuni in materia.

Articolo 73

1. Qualora dei movimenti di capitale provochino turbamenti nel funzionamento del mercato dei capitali di uno Stato membro, la Commissione, previa consultazione del comitato monetario, autorizza tale Stato ad adottare nel campo dei movimenti di capitale le misure di protezione di cui essa definisce la condizioni e le modalità® 

L'autorizzazione può ¥ssere revocata e le condizioni e modalità ­odificate dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata.

2. Tuttavia, lo Stato membro che si trova in difficoltà °uò ¡dottare direttamente le misure summenzionate quando queste siano necessarie in ragione del carattere di segretezza o urgenza che rivestono. La Commissione e gli Stati membri ne devono essere informati al più ´ardi al momento dell'entrata in vigore delle misure stesse. In tal caso, la Commissione, previa consultazione del comitato monetario, può ¤ecidere che lo Stato interessato deve modificare o sopprimere le misure di cui trattasi.

Articolo 73 A (*)

(*) Articoli da 73 A a 73 H così ©nseriti dall'articolo G, punto 15, del TUE.


A decorrere dal 1o gennaio 1994 gli articoli da 67 a 73 sono sostituiti dagli articoli da 73 B a 73 G.

Articolo 73 B (*)

(*) Articoli da 73 A a 73 H così ©nseriti dall'articolo G, punto 15, del TUE.


1. Nell'ambito delle disposizioni previste dal presente capo sono vietate tutte le restrizioni ai movimenti di capitali tra Stati membri, nonché ´ra Stati membri e paesi terzi.

2. Nell'ambito delle disposizioni previste dal presente capo sono vietate tutte le restrizioni sui pagamenti tra Stati membri, nonché ´ra Stati membri e paesi terzi.

Articolo 73 C (*)

(*) Articoli da 73 A a 73 H così ©nseriti dall'articolo G, punto 15, del TUE.


1. Le disposizioni di cui all'articolo 73 B lasciano impregiudicata l'applicazione ai paesi terzi di qualunque restrizione in vigore alla data del 31 dicembre 1993 in virtùŠ delle legislazioni nazionali o della legislazione comunitaria per quanto concerne i movimenti di capitali provenienti da paesi terzi o ad essi diretti, che implichino investimenti diretti, inclusi gli investimenti in proprietà ©mmobiliari, lo stabilimento, la prestazione di servizi finanziari o l'ammissione di valori mobiliari nei mercati finanziari.

2. Nell'ambito degli sforzi volti a conseguire, nella maggior misura possibile e senza pregiudicare gli altri capi del presente trattato, l'obiettivo della libera circolazione di capitali tra Stati membri e paesi terzi, il Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, può ¡dottare misure concernenti i movimenti di capitali provenienti da paesi terzi o ad essi diretti, in relazione a investimenti diretti, inclusi gli investimenti in proprietà ©mmobiliari, lo stabilimento, la prestazione di servizi finanziari o l'ammissione di valori mobiliari nei mercati finanziari. ñ ²ichiesta l'unanimità °er le misure adottate ai sensi del presente paragrafo che comportino un regresso della legislazione comunitaria per quanto riguarda la liberalizzazione dei movimenti di capitali provenienti da paesi terzi o ad essi diretti.

Articolo 73 D (*)

(*) Articoli da 73 A a 73 H così ©nseriti dall'articolo G, punto 15, del TUE.


1. Le disposizioni dell'articolo 73 B non pregiudicano il diritto degli Stati membri:

  1. di applicare le pertinenti disposizioni della loro legislazione tributaria in cui si opera una distinzione tra i contribuenti che non si trovano nella medesima situazione per quanto riguarda il loro luogo di residenza o il luogo di collocamento del loro capitale;
  2. di prendere tutte le misure necessarie per impedire le violazioni della legislazione e delle regolamentazioni nazionali, in particolare nel settore fiscale e in quello della vigilanza prudenziale sulle istituzioni finanziarie, o di stabilire procedure per la dichiarazione dei movimenti di capitali a scopo di informazione amministrativa o statistica, o di adottare misure giustificate da motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza.

2. Le disposizioni del presente capo non pregiudicano l'applicabilità ¤i restrizioni in materia di diritto di stabilimento compatibili con il presente trattato.

3. Le misure e le procedure di cui ai paragrafi 1 e 2 non devono costituire un mezzo di discriminazione arbitraria, né µna restrizione dissimulata al libero movimento dei capitali e dei pagamenti di cui all'articolo 73 B.

Articolo 73 E (*)

(*) Articoli da 73 A a 73 H così ©nseriti dall'articolo G, punto 15, del TUE.


In deroga all'articolo 73 B, gli Stati membri che beneficiano alla data del 31 dicembre 1993 di una deroga sulla base del diritto comunitario vigente sono autorizzati a mantenere, al più ´ardi fino al 31 dicembre 1995, le restrizioni ai movimenti di capitali consentite dalle deroghe in questione vigenti alla prima data.

Articolo 73 F (*)

(*) Articoli da 73 A a 73 H così ©nseriti dall'articolo G, punto 15, del TUE.


Qualora, in circostanze eccezionali, i movimenti di capitali provenienti da paesi terzi o ad essi diretti causino o minaccino di causare difficoltà §ravi per il funzionamento dell'Unione economica e monetaria, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione e previa consultazione della BCE, può °rendere nei confronti di paesi terzi, e se strettamente necessarie, misure di salvaguardia di durata limitata, per un periodo non superiore a sei mesi.

Articolo 73 G (*)

(*) Articoli da 73 A a 73 H così ©nseriti dall'articolo G, punto 15, del TUE.


1. Qualora, nei casi previsti all'articolo 228 A, sia ritenuta necessaria un'azione della Comunitଠil Consiglio, in conformità ¤ella procedura di cui all'articolo 228 A, può ¡dottare nei confronti dei paesi terzi interessati, le misure urgenti necessarie in materia di movimenti di capitali e di pagamenti.

2. Fatto salvo l'articolo 224 e fintantoché ©l Consiglio non abbia adottato misure secondo quanto disposto dal paragrafo 1, uno Stato membro può¬ per gravi ragioni politiche e per motivi di urgenza, adottare misure unilaterali nei confronti di un paese terzo per quanto concerne i movimenti di capitali e i pagamenti. La Commissione e gli altri Stati membri sono informati di dette misure al più ´ardi alla data di entrata in vigore delle medesime.

Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, puòŠ decidere che lo Stato membro interessato modifichi o revochi tali misure. Il presidente del Consiglio informa il Parlamento europeo in merito ad ogni decisione presa dal Consiglio.

Articolo 73 H (*)

(*) Articoli da 73 A a 73 H così ©nseriti dall'articolo G, punto 15, del TUE.


Fino al 1 gennaio 1994 si applicano le seguenti disposizioni:

  1. ciascuno Stato membro si impegna ad autorizzare che vengano effettuati, nella valuta dello Stato membro nel quale risiede il creditore o il beneficiario, i pagamenti relativi agli scambi di merci, di servizi e di capitali, come anche i trasferimenti di capitali e di salari, nella misura in cui la circolazione delle merci, dei servizi, dei capitali e delle persone è liberalizzata tra gli Stati membri in applicazione del presente trattato.

Gli Stati membri si dichiarano disposti a procedere alla liberalizzazione dei loro pagamenti oltre quanto previsto dal comma precedente, nella misura in cui ciò ³ia ad essi consentito dalla loro situazione economica generale e, in particolare, dalla situazione della loro bilancia dei pagamenti;

  1. nella misura in cui gli scambi di merci e di servizi e i movimenti di capitale sono limitati unicamente da restrizioni sui relativi pagamenti, sono per analogia applicate, ai fini della graduale soppressione di tali restrizioni, le disposizioni del presente capo concernenti l'abolizione delle restrizioni quantitative e la liberalizzazione dei servizi;
  2. gli Stati membri si impegnano a non introdurre nei loro rapporti nuove restrizioni per i trasferimenti relativi alle transazioni invisibili enumerate nell'elenco di cui all'allegato III del presente trattato.

La graduale soppressione delle restrizioni esistenti si effettua conformemente alle disposizioni degli articoli da 63 a 65 inclusi, sempreché ®on sia disciplinata dalle disposizioni dei punti 1 e 2 o dalle altre disposizioni del presente capo;

ove necessario, gli Stati membri si accordano sulle misure da adottare per rendere possibile la realizzazione dei pagamenti e trasferimenti di cui al presente articolo; tali misure non possono essere pregiudizievoli agli obiettivi enunciati nel presente trattato.

   
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