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Assistenza Fiscale CAF

La nostra struttura dal gennaio 2004 può anche svolgere l'attività di CAF (Centro di assistenza fiscale) ai sensi della normativa vigente, in qualità di soci azionisti del “Caf Nazionale Dottori Commercialisti Spa”, e di soggetti dallo stesso autorizzati ad operare nell'ambito locale territoriale.

Il CAF nazionale Dottori Commercialisti Spa è un CAF dipendenti costituito il 2 luglio 1999, in Torino, ai sensi del Decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 490 , autorizzato ai sensi dell' art. 7 del Decreto 31 maggio 1999, n. 164 ed iscritto al n. 44 dell'apposito Albo dei CAF dipendenti tenuto dall'Agenzia delle Entrate. A norma dell' art. 16, comma 4, del Decreto 31 maggio 1999, n. 164 presta assistenza fiscale ai contribuenti su tutto il territorio nazionale, attraverso una rete di Soggetti incaricati (quale è, come detto, lo nostra struttura), che effettuano le operazioni di raccolta delle dichiarazioni Mod. 730 e relativa documentazione, gestione di ICI, Mod. RED ed ISE.

I servizi che la nostra struttura, in qualitàdi CAF autorizzato, può prestare a favore dei propri assistiti sono i seguenti.

Assistenza fiscale ai lavoratori dipendenti. Gestione Modelli 730

Ogni contribuente può assolvere agli obblighi fiscali presentando la dichiarazione dei redditi attraverso il Mod. 730.
La nostra struttura, quale centro CAF autorizzato, tramite il proprio Software compilativo 730/2003, controlla i calcoli, appone il visto di conformita', consegna il Mod. 730/4 al Sostituto d'imposta e invia il Mod. 730 all'Amministrazione Finanziaria.

Il Mod. 730 consente ai dipendenti, collaboratori e pensionati di presentare la dichiarazione dei redditi rivolgendosi o al proprio sostituto di imposta oppure ad un Centro di assistenza fiscale (CAF).

Come noto, con tale procedura i lavoratori dipendenti ed i parasubordinati possono fare valere immediatamente eventuali detrazioni o deduzioni di imposta, ottenendo dal datore di lavoro nella propria busta paga in tempi brevissimi il rimborso delle imposte risultanti a credito.

Per poter utilizzare il Mod. 730 è necessario che il Contribuente percepisca una retribuzione da un Sostituto d'imposta in forza di un rapporto in essere, nel corso dell'anno in cui si presenta la dichiarazione, almeno nei mesi di giugno e luglio, mesi nei quali il Sostituto d'imposta è tenuto ad effettuare il conguaglio.

Possono presentare il Mod. 730:

  • i lavoratori dipendenti e pensionati;
  • i soggetti che percepiscono redditi di collaborazione coordinata e continuativa;
  • i soggetti che percepiscono indennità sostitutive di reddito da lavoro dipendente, quali il trattamento di integrazione salariale e l'indennità di mobilità;
  • i soci di cooperative di produzione e lavoro, di servizi, agricole e di prima trasformazione dei prodotti agricoli e della piccola pesca;
  • i sacerdoti della Chiesa cattolica;
  • i giudici costituzionali, i parlamentari nazionali e altri titolari di cariche pubbliche elettive, quali i consiglieri regionali, provinciali e comunali;
  • i soggetti impegnati in lavori socialmente utili;
  • i soggetti che presentano la dichiarazione per conto di incapaci, compresi i minori titolari dei redditi compatibili con il Mod. 730.

I vantaggi per il Contribuente sono:

  • adempimento di tutti gli obblighi di dichiarazione mediante la semplice consegna ad un CAF del Mod. 730;
  • rimborso o addebito dell'IRPEF direttamente in busta paga (o cedolino della pensione);

ottenimento della certificazione del proprio Mod. 730, in seguito all'apposizione da parte di un CAF del visto di conformità

Le modalità della procedura.

La tipologia di assistenza fiscale prestata dalla nostra struttura in qualità di CAF autorizzato si articola nelle seguenti fasi:

  1. il Contribuente si reca presso il Caf organizzato dalla nostra struttura, localizzato sempre in Bologna Viale Carlo Pepoli n.82/a-80;
  2. se il Contribuente consegna il modello base correttamente compilato e completo della documentazione di corredo, il CAF si limita a ritirarlo: il ritiro è obbligatorio ed al Contribuente non può essere richiesto alcun compenso ( C.M. 16 aprile 1999 n. 87/E ). In caso contrario, se il modello non è correttamente compilato, il CAF può prestare la propria consulenza per la compilazione: in tal caso si concorderà direttamente con il Contribuente il compenso per la propria consulenza fiscale prestata ;
  3. in entrambi i casi, la nostra struttura, previa verifica della documentazione, che trattiene e conserva sotto la propria responsabilità per quattro anni, registra i dati con il Software compilativo 730 e li trasmette, via Internet, al CAF Nazionale Dottori Commercialisti, mediante il Software di collegamento ;
  4. il CAF Nazionale Dottori Commercialisti, mediante il proprio CED (Centro Elaborazione Dati), effettua le operazioni di controllo dei dati, elaborazione della dichiarazione, liquidazione delle imposte ed apposizione del visto di conformità;
  5. la nostra struttura, successivamente alla avvenuta elaborazione, stampa le dichiarazioni corrette con il visto di conformità, complete di Mod. 730 base, Mod. 730/1 (scelta dell'otto per mille), Mod. 730/2 (ricevuta di avvenuta presentazione) e Mod. 730/3 (liquidazione); provvede inoltre a consegnare al Contribuente, entro il 20 giugno , la dichiarazione definitiva stampata;
  6. il CAF Nazionale Dottori Comemrcialisti predispone e invia direttamente ai Sostituti d'imposta il Mod. 730/4 (prospetto di conguaglio) ed invia telematicamente tutte le dichiarazioni all'Agenzia delle Entrate.

Controlli da parte del contribuente.

Il Contribuente quando ritira la dichiarazione definitiva stampata, deve controllarne immediatamente la completezza e correttezza. Se riscontra incongruenze, le segnala immediatamente alla nostra struttura CAF, che provvede a rimuoverle trasmettendo, entro i termini di legge, una nuova dichiarazione al CAF Nazionale Dottori Commercialisti.

Nel caso in cui vengano riscontrate delle incongruenze oltre il termine di presentazione del Mod. 730, il Contribuente può rimediare a tali errori attraverso due procedure : presentando un Mod. 730 Integrativo ovvero presentando un modello Unico.

Il Mod. 730 Integrativo può essere presentato in tutti i casi in cui il Contribuente riscontra un errore o una omissione che comporta un maggior credito o un minor debito (ad esempio dell'omessa indicazione di oneri deducibili o detraibili).

NON può essere presentato per correggere errori o omissioni che comportano un minore credito o un maggiore debito (ad esempio l'omissione di un reddito), né per errori di tipo formale (ad esempio l'indicazione non corretta del Sostituto d'imposta) né tanto meno per sanare errori commessi dal Sostituto d'imposta o dal CAF.

La presentazione di una dichiarazione integrativa non sospende le procedure avviate con la consegna del Mod. 730 originario e quindi non fa venire meno l'obbligo del Sostituto di imposta di effettuare i rimborsi o trattenere le somme dovute in base al Mod. 730.

Il Mod. 730 Integrativo deve essere presentato entro il 31 ottobre ad un CAF , anche nel caso in cui il Contribuente abbia fruito dell'assistenza fiscale del Sostituto d'imposta; in tale situazione occorre inviare al CAF Do.C. il Mod. 730 base e successivamente il Mod. 730 Integrativo (in modo che l'elaboratore del CAF Do.C. possa verificare attraverso i dati della dichiarazione originale, l'esattezza del modello Integrativo).

Le operazioni di invio, prelievo, stampa, gestione e correzione dei Mod. 730 Integrativi, da parte dei Soggetti incaricati, sono uguali a quelle relative ai Mod. 730.

Qualora il Contribuente ravvisi errori od omissioni che comportano l'erogazione di un minor rimborso o un maggior debito, (ad esempio l'omessa o parziale indicazione di un reddito) può presentare il Mod. Unico Integrativo.

Tale modello deve essere presentato entro il 30 giugno dell'anno in corso; nel caso in cui si riscontri l'errore commesso oltre il termine di presentazione, il Contribuente potrà regolarizzare la propria posizione attraverso il ravvedimento operoso.

Il Modello Unico, non essendo di competenza del CAF, potrà essere presentato ordinariamente a cura della nostra struttura, nell'ambito del servizio di elaborazione delle dichiarazioni dei redidti.

Gestione adempimenti ICI

Tutti i contribuenti che possiedono fabbricati e/o terreni devono versare l'imposta comunale sugli immobili al comune nel quale l'immobile si trova.
La nostra struttura, in qualità di CAF autorizzato, socio del CAF Nazionale Dottori Commercialisti, tramite il proprio Software compilativo 730/2003 può assistere i contribuenti gestendo l'ICI e producendo la eventuale dichiarazione secondo il modello approvato dal Ministero.

L'Ici, imposta comunale sugli immobili , è la prima delle imposte con le quali si è attribuita una maggiore autonomia impositiva agli enti locali. L'imposta deve essere pagata da tutti coloro che possiedono fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli sia come proprietari che come titolari di diritti reali di godimento. Per gli immobili concessi in locazione finanziaria l'imposta deve essere pagata dal locatario finanziario.

Nell'applicazione dell'imposta possono verificarsi diversi casi:

· se l'immobile è posseduto da più proprietari, l'imposta va ripartita proporzionalmente tra loro in base alle quote di proprietà, e versata separatamente;

· se l'immobile è gravato da un diritto reale di godimento, l'imposta va pagata da chi gode di tale diritto, in proporzione alla sua quota;

· se l'immobile è in multiproprietà di proprietà turnaria, l'imposta va versata dall'amministratore di condominio o dalla comunione.

Per i fabbricati la base imponibile è costituita dalla rendita catastale al 1° gennaio dell'anno in corso, aumentata del coefficiente di rivalutazione (attualmente, il 5%) e moltiplicata per un coefficiente diverso a seconda della categoria catastale.
Il coefficiente per il quale va moltiplicata la rendita rivalutata è uguale a:

· 100 per le abitazioni, gli alloggi collettivi e i fabbricati a destinazione varia (gruppi catastali A, B e C con esclusione delle categorie A10 e C1);

· 50 per gli uffici, gli studi privati (categoria A/10) e gli alberghi, teatri, banche, ecc. (categoria D);

· 34 per i negozi e le botteghe (categoria catastale C1).

Per le aree fabbricabili l'agevolazione c.d. Visco è stata prorogata, per i soggetti Irpeg, anche per il 2001. L'agevolazione consiste nell'assoggettamento ad un'aliquota d'imposta ridotta al 19 per cento della parte di reddito corrispondente all'importo degli investimenti in beni strumentali nuovi che trova corrispondenza, anche indiretta, in conferimenti in denaro o accantonamenti di utili a riserva.

L'imposta si paga in due rate e si determina applicando alla base imponibile l'aliquota stabilita dal Comune ove è ubicato l'immobile. I Comuni possono fissare aliquote diverse in relazione al tipo di immobile e prevedere aliquote agevolate per tre anni dall'inizio dei lavori in favore dei proprietari che eseguono interventi rivolti a:

  • recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili;
  • recupero di immobili di interesse artistico o architettonico dei centri storici;
  • realizzazione di autorimesse o posti auto;
  • utilizzo di sottotetti.

Per l'abitazione principale viene concessa una detrazione di imposta di 200.000 lire, rapportata ai mesi nei quali l'immobile è stato utilizzato come dimora abituale. I Comuni possono elevare la detrazione per l'abitazione principale fino ad abbattere totalmente l'imposta dovuta per questa abitazione. Dal 1° gennaio 2001 l'aliquota ridotta prevista per l'abitazione principale si applica anche alle pertinenze. Se l'immobile costituisce contemporaneamente abitazione principale di più persone tenute al pagamento dell'Ici, la detrazione va suddivisa tra loro in parti uguali.
Per i cittadini italiani residenti all'estero, la casa posseduta a titolo di proprietà o usufrutto si considera "adibita ad abitazione principale" a condizione che non risulti affittata.

Analoga possibilità, se viene deliberata dal Comune, è concessa agli anziani non autosufficienti che acquisiscono la residenza negli Istituti di assistenza e ricovero.

Per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, l'imposta è ridotta al 50%.

I Comuni hanno il potere di disciplinare casi particolari di tassazione come per esempio, possono:

  • considerare abitazione principale quella concessa in uso gratuito ad un familiare;
  • prevedere differenti termini dei versamenti per particolari situazioni;
  • introdurre l'istituto dell'accertamento con adesione; ecc.

Il Contribuente può scegliere di versare entro il termine previsto per l'acconto, in unica soluzione, l'imposta dovuta per l'intero anno. Se si possiedono più immobili situati in Comuni diversi, si deve effettuare un versamento per ogni Comune.

Nuovo sistema di calcolo dell'acconto:
dal 2001 il pagamento dell'imposta continua ad avvenire in due rate che scadono rispettivamente entro 30 giugno e il 20 dicembre ma cambia il sistema di determinazione dell'acconto.
La prima rata sale infatti dal 45% al 50% dell'importo complessivo e la base su cui calcolare il 50% è data dall'imposta dovuta e pagata (secondo le aliquote e le detrazioni) nell'anno precedente. Se il possesso è stato parziale, l'imposta va comunque rapportata ai dodici mesi e il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno 15 giorni è calcolato per intero. L'eventuale conguaglio sarà effettuato dal primo al 20 dicembre, in occasione del versamento a saldo.

  • La dichiarazione Ici deve essere presentata entro il 30 giugno (per i Comuni che non abbiano deliberato diversamente) solo per gli immobili per i quali si sono verificate variazioni nel corso dell'anno precedente, ed in particolare:
  • per gli immobili trasferiti nell'anno;
  • per gli immobili che nel corso dell'anno sono stati adibiti (o hanno smesso di essere adibiti) ad abitazione principale;
  • per gli immobili sui quali è stato costituito (o estinto) un diritto reale di usufrutto, uso o abitazione;
  • per gli immobili che hanno perso (o acquistato) il diritto all'esenzione o all'esclusione dall'imposta;
  • per gli immobili che hanno cambiato caratteristiche (ad esempio, un terreno agricolo divenuto area fabbricabile oppure un'area fabbricabile sulla quale è terminata la costruzione del fabbricato).

La dichiarazione non deve essere invece presentata da coloro che possiedono immobili per i quali non si sono avute variazioni nel corso dell'anno precedente, o che sono comunque esenti o esclusi dall'Ici. In particolare, non si è tenuti a presentare la dichiarazione per i fabbricati per i quali l'unica variazione consiste nell'attribuzione o nel cambiamento della rendita catastale.

La dichiarazione deve essere presentata al Comune nel cui territorio sono ubicati gli immobili denunciati. Se gli immobili sono ubicati in più Comuni, devono essere compilate tante dichiarazioni per quanti sono i Comuni (in ciascuna di esse, naturalmente, verranno indicati i soli immobili situati nel territorio del Comune al quale la dichiarazione viene inviata). Se l'immobile è situato nel territorio di più Comuni, si considera interamente situato nel Comune nel quale si trova la maggior parte della sua superficie.

Visure catastali

La nostra struttura, in qualità di Caf convenzionato con il Caf nazionale Dottori Commercialisti, ha stipulato con l'Agenzia del territorio la convenzione per la consultazione telematica degli archivi informatici catastali di tutto il territorio nazionale.

A tale riguardo si consiglia di verificare le modalità del servizio che offriamo ed il contenuto sostanziale dello stesso accedendo alla sezione “Servizi on line – Visure catastali” (n.b. Lucio, se è possibile metterei un collegamento ipertestuale che faccia andare direttamente alla sezione indicata)

Gestione Modelli Red

Ogni contribuente che richiede di usufruire di prestazioni previdenziali e assistenziali aggiuntive deve compilare una dichiarazione che consenta all'INPS di verificarne la spettanza.
La nostra struttura, quale CAF associato al Caf Nazionale Dottori Commercialisti, ha stipulato la convenzione per il servizio di acquisizione e trasmissione dei Mod. RED.

Gestione dati ai fini ISE ed ISEE

Ogni cittadino, in base ad un particolare indicatore delle condizioni economiche proprie e del nucleo familiare, ha la possibilità di usufruire di determinate prestazioni sociali ed agevolazioni sui servizi di pubblica utilità.

L'ISE (Indicatore della Situazione Economica) e l'ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) sono i due indicatori utilizzati dall'INPS e dagli altri Enti erogatori (Università, Comuni, ecc.) per verificare se spettano le agevolazioni richieste dal cittadino, tramite la presentazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU), relative a prestazioni sociali ed assistenziali (assegni di maternità, borse di studio, ecc.) ed ai servizi di pubblica utilità (telefono, luce, acqua).

In alcuni casi è possibile che il diritto ad usufruire di prestazioni sociali agevolate venga determinato, oltre che in base all'ISE/ISEE, anche tenendo conto di ulteriori criteri di selezione dei beneficiari. Un primo importante esempio di tale facoltà concessa agli enti erogatori è costituita dalla "personalizzazione" dell'ISEE attuata dalle Università.

Tramite il Software gestionale appositamente sviluppato, la nostra struttura, quale CAF autorizzato, può inserire i dati reddituali e patrimoniali utili al calcolo dell'ISEE ed inviare il file telematico al CAF Nazionale Dottori Commercialisti che provvederà ad elaborarlo e trasmetterlo all'INPS.

In particolare con il presente servizio la nostra struttura, in qualità di CAF, è in grado di :

  • calcolare l'ISE/ISEE tramite il Software Gestione ISEE V2003 sviluppato dalla Seritel srl oppure, in alternativa, tramite il programma reso disponibile dall'INPS (*);
  • effettuare il controllo degli stessi mediante l'apposito programma;
  • stampare la DSU e l'attestazione provvisoria;
  • trasmettere telematicamente i dati al CAF Nazionale Dottori Commercialisti per il successivo invio all'INPS.

Gestione Autocertificazioni

Ogni cittadino ha la facoltà riconosciuta di dichiarare direttamente i propri fatti, stati e qualità personali, anzichè presentare la specifica documentazione.

La nostra struttura, tramite il Caf Nazionale Dottori Commercialisti, può predisporre per conto dei propri assistiti la dichiarazione costituente la cosiddetta “autocertificazione” ovvero le “dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà”.

Tali dichiarazioni, redatte secondo le modalità del DPR 445/00, prendono il posto del certificato relativo al fatto dichiarato, con la stessa validità temporale dell'atto sostituito (art. 6 DPR 403/98). Esse vanno presentate in carta semplice, non richiedono autentica di firma né bollo e hanno validità anche se presentata da cittadini europei, oltre che italiani. Possono presentare l'autocertificazione anche i cittadini extracomunitari in possesso di regolare permesso di soggiorno, limitatamente ai dati attestabili dalle pubbliche amministrazioni italiane.

Il cittadino è responsabile di quello che dichiara con l'autocertificazione. In caso di dichiarazione falsa il cittadino viene denunciato all'autorità giudiziaria, può subire una condanna penale e decade dagli eventuali benefici ottenuti con l'autocertificazione.

La pubblica amministrazione ha l'obbligo di accettare le autocertificazioni , riservandosi la possibilità di controllo e verifica nel caso di dubbi sulla veridicità del contenuto e la richiesta di certificati da parte delle amministrazioni e dei servizi pubblici, nei casi in cui è consentita l'autocertificazione, costituisce violazione dei doveri di ufficio (art. 328 del Codice penale).

L'autocertificazione non può essere utilizzata nei rapporti con l'autorità giudiziaria nello svolgimento di funzioni giurisdizionali.

L'autocertificazione può anche essere presentata ai privati , se questi decidono di accettarla (in questo caso l'accettazione non è un obbligo ma una facoltà). E', infatti, sempre possibile per i cittadini chiedere il rilascio dei certificati, sono le amministrazioni che non possono pretenderli.

Nel caso di temporaneo impedimento per ragioni di salute di colui che deve effettuare un'autocertificazione, il coniuge o un parente prossimo (genitori, figli o in mancanza parenti fino al terzo grado) può fare una dichiarazione nel suo interesse. La dichiarazione, va resa indicando l'esistenza di un impedimento temporaneo, davanti ad un pubblico ufficiale che accerta l'identità della persona che ha fatto la dichiarazione.

L'introduzione dell'autocertificazione comporta notevoli vantaggi per il cittadino, il più importante dei quali è l'eliminazione dei certificati da parte della Pubblica Amministrazione.

Cosa si può certificare:

Dati anagrafici e di stato civile, nascita, residenza, cittadinanza, godimento dei diritti politici, stato civile, esistenza in vita, nascita dei figli, morte del coniuge, del genitore, del nonno, del figlio, del nipote, maternità, paternità, separazione o comunione dei beni, stato di famiglia, tutte le annotazioni contenute nei registri di stato civile, titoli di studio e qualifiche professionali, titolo di studio, qualifica professionale, esami sostenuti, titolo di specializzazione, titolo di abilitazione, titolo di aggiornamento, titolo di qualificazione tecnica, titolo di formazione, situazione economica, fiscale e reddituale, reddito, situazione economica, assolvimento obblighi contributivi, possesso e numero di codice fiscale, possesso e numero di partita IVA, tutti i dati contenuti nell'anagrafe tributaria, posizione di familiare fiscalmente a carico, posizione giuridica di legale rappresentante, tutore, curatore, non aver riportato condanne penali, iscrizione in albi o elenchi tenuti dalle Pubbliche Amministrazioni, posizione agli effetti degli obblighi militari, stato di disoccupazione, qualità di pensionato e categoria di pensione, qualità di casalinga, qualità di studente, iscrizione ad associazioni o formazioni sociali.

Cosa NON si può autocertificare:

Pratiche per contrarre matrimonio, rapporti con l'autorità giudiziaria, atti da trasmettere all'estero, certificati sanitari e veterinari, certificati di conformità CE, certificati di marchi e brevetti.

Per tali documenti l'autocertificazione non è ammessa ma devono essere esibiti i tradizionali certificati.

E' possibile dichiarare che un documento è conforme all'originale nei seguenti casi:

Copia di documento rilasciato o conservato da una pubblica amministrazione, copia di una pubblicazione, di un titolo di studio e/o di servizio, copia di documenti fiscali che debbono essere conservati dai privati.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA'

Possono essere attestate con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà tutte le altre qualità personali, le situazioni e i fatti a conoscenza dell'interessato, e non contenute nell'elenco delle dichiarazioni sostitutive di certificazione (ex. dichiarazione di essere erede, proprietario o affittuario di appartamento, ecc.). Se la dichiarazione sostitutiva è collegata ad una domanda, anche se presentata in un momento successivo, non deve essere autenticata e non si applica la marca da bollo, deve essere firmata davanti all'addetto a ricevere la documentazione, oppure inviata per posta o per fax insieme alla fotocopia del documento d'identità di colui che firma. Nel caso in cui la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà non sia collegata ad alcuna domanda, deve essere presentata con firma autenticata e può essere inviata per posta o tramite altra persona.

Per quanto riguarda l'utilizzo, questa dichiarazione segue le regole di utilizzo indicate per l'autocertificazione.

   
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