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attività di trust

Lo Studio Associato può altresì fornire ai propri clienti servizi specialistici nell'ambito di attività dei Trusts, per il tramite di una apposita società, con la quale collabora strettamente, costituita a Bologna ed avente ad oggetto l'assunzione di incarichi di “Trustee” e di “Protector” nell'ambito di trusts istituiti secondo le disposizioni della Convenzione dell'Aja del 1° luglio 1985.

Tale Convenzione è stata ratificata dall'Italia con la legge n. 364 del 16 ottobre 1989, che ha riconosciuto nel nostro Paese l'istituto del “Trust”.

Il “Trust” è uno strumento giuridico flessibile ed efficace che consente di raggiungere varie finalità nel campo dell'amministrazione di patrimoni, nel campo successorio, in ambito professionale ed aziendale.

Con il “Trust”, un soggetto, detto “settlor” (in italiano il disponente, cioè il proprietario del patrimonio), trasferisce dei beni ad un altro soggetto, il “trustee” (l'amministratore dei beni posti in trust), che ha il dovere di amministrarli e gestirli (secondo quanto previsto dall'atto istitutivo del trust) per un periodo breve o anche per svariati decenni, in favore di uno o più soggetti i beneficiari del trust, ai quali dovrà trasferirli alla scadenza del trust.

I beneficiari possono essere già nominativamente identificati nell'atto istitutivo del trust, ovvero (nel caso del cosiddetto trust “discrezionale”) il disponente può dare facoltà al trustee sia di scegliere i beneficiari nell'ambito di un elenco o di una categoria definita sia di stabilire le proporzioni in base alle quali ogni beneficiario (se più di uno) possa godere dei beni in trust e dei relativi proventi.

L'atto istitutivo del trust può contenere clausole a tutela degli interessi del disponente e dei beneficiari e clausole per il controllo dell'operato del trustee.

La differenza sostanziale tra “intestazione fiduciaria” e “trust” sta nel fatto che con l'intestazione fiduciaria il mandante continua ad essere il proprietario del bene intestato alla fiduciaria, mentre con il trust il proprietario diventa il trustee, senza però che il bene si confonda con i beni personali del trustee.

Con il trust si possono raggiungere i seguenti scopi:

nell'ambito del patrimonio di famiglia:

  • tutela dei beni personali da destinare agli eredi, evitando che possano essere coinvolti in future eventuali azioni da parte di creditori o in negative vicende imprenditoriali;
  • definizione in vita degli aspetti successori, in modo più riservato, efficace e flessibile rispetto alle disposizioni testamentarie;
  • tutela di specifici beni personali, da destinare in particolare ad alcuni eredi;
  • tutelare i soggetti in stato di “minorazione”, in relazione ai quali i genitori o altri parenti, da un lato non vogliono o non possono richiedere l'inabilitazione, e dall'altro intendono assicurare al soggetto l'abituale condizione di vita ed una rendita vitalizia che garantisca il suo mantenimento anche dopo la morte dei disponesti;

nell'ambito professionale:

  • separazione dal patrimonio personale del professionista di somme ricevute dai clienti, tutelandole quindi dall'eventuale azione da parte di creditori del professionista;
  • protezione dei beni da azioni di responsabilità e richieste di risarcimenti danni da parte di clienti;

nell'ambito societario aziendale:

  • trasferimento di azioni a dipendenti e/o a figli;
  • a garanzia di prestiti obbligazionari e di altre forme di finanziamento;
  • alternativa ai sindacati di voto.
   
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